COMUNE DI MAMMOLA
89045 - Provincia
di Reggio Calabria
Art. 1 OGGETTO
Il presente regolamento
disciplina, in conformità alle leggi 267/2000 e 328/2000 e allo statuto
comunale, la concessione e l’erogazione di sussidi economici assistenziali
alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio.
Art. 2 FINALITA’
In attuazione alle
norme costituzionali concernenti l’assistenza sociale e allo scopo di assicurare
a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della
persona il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce
assistenza economica finalizzata:
- alla prevenzione e rimozione di situazioni d’indigenza e di difficoltà a carattere straordinario che possono causare fenomeni di disgregazione sociale e disagio familiare ed individuale;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (minimo vitale).
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI
Hanno diritto a
chiedere le prestazioni del presente regolamento i cittadini residenti o temporaneamente
presenti in questo Comune purchè in regola con il permesso di soggiorno
e|o domicilio di soccorso e assistenza.
I contributi economici saranno erogati alle persone o nuclei familiari che per particolari motivi si trovano in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con l’indicatore della situazione economica (ISE) che non superi la soglia di povertà stabilita in 3.408,61 annuali per una persona che vive sola ai sensi del D. Lgs. N° 237/98. In presenza di un nucleo familiare anagrafico composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata dalla seguente scala di equivalenza ai sensi del D. Lgs n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
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Numero
componenti
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Parametro
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Reddito
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1
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1,00
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Euro
3.408,61 (£ 6.600.000)
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2
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1,57
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Euro
5.351,51 (£ 10.362.000)
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3
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2,04
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Euro
6.953,56 (£ 13.464.000)
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4
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2,46
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Euro
8.385,18 (£ 16.236.000)
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5
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2.85
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Euro
9.714,53 (£ 18.810.000)
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Maggiorazione di 0,35
per ogni ulteriore componente familiare.
Maggiorazione 0,2
in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e di figli minori.
Maggiorazione di
0,5 per ogni componente portatore di handicap psicofisico permanente o di
invalidità superiore al 66%.
Gli importi suddetti saranno annualmente aggiornate secondo le variazione dell’indice ISTAT.
Art. 4 CRITERI PER
LA DETERMINAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)
La situazione economica
(ISE) del richiedente è determinata dalla somma di qualsiasi reddito
a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato di ogni componente il nucleo
familiare convivente. A tale indicatore vanno aggiunti per ciascun componente:
Dall’intero importo, qualora il nucleo familiare risiede in abitazione in affitto, si detrae il valore del canone annuo di locazione se con contratto regolarmente registrato.
ART 5 –FORME DI INTENVENTO
L’assistenza economica
a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno,
agli scopi che con l’ intervento si prefiggono e alle persone, si concretizza
nei seguenti modi:
a) contributo d’inserimento;
b) contributo
d’integrazione;
c) contributo straordinario
a) Il contributo d’inserimento consiste in un intervento assistenziale finalizzato all’immissione lavorativa in quanto spesso la condizione di bisogno è dettata dallo stato di disoccupazione.
Detta assistenza si concretizza nell’erogazione di un sussidio economico a fronte di una prestazione lavorativa per un periodo a tempo determinato. L’intervento descritto oltre a garantire un beneficio economico al richiedente consente allo stesso di ricorrere all’assistenza economica salvaguardando la dignità della persona.
I beneficiari di tale intervento saranno chiamati a svolgere un servizio civico e di pubblica utilità nei seguenti settori:
I soggetti, disoccupati ed abili al lavoro, individuati per questo di tipo di assistenza finalizzata dovranno essere coperti da polizza assicurativa INAIL contro gli infortuni a carico dell’Amministrazione C.le.
Gli incarichi descritti costituiranno prestazione occasionale d’opera a tempo determinato la cui durata ed articolazione sarà stabilita in sede di redazione di graduatoria semestrale, di cui al successivo art. 7, tenendo conto delle richieste ammissibili, delle disponibilità finanziarie complessive e della posizione nella graduatoria dell’avente diritto.
Il relativo compenso/sussidio sarà liquidato a fine prestazione e dietro attestazione del responsabile a cui è stato affidato l’assistito.
Coloro che rinunciano a tale tipo d’intervento, senza giustificato motivo, non hanno diritto a beneficiare di altro tipo di prestazione assistenziale prevista dal presente regolamento
Nell’individuazione degli assistiti saranno tenuti in considerazione la composizione del nucleo familiare e gli stanziamenti annuali di bilancio che determineranno il numero dei soggetti assistibili tenuto conto delle altre prestazioni assistenziali previste dal presente regolamento.
b) Il contributo d’integrazione consiste in un sostegno alle condizioni economiche e sociali di soggetti e loro famiglie aventi diritto ai sensi dell’art 3 mediante l’erogazione di un sussidio una tantum in denaro integrativo del reddito e teso al superamento dello stato di indigenza della persona o nucleo familiare.
I contributi di questo tipo saranno assegnati a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 3 e che non possono, per varie ragioni obiettive usufruire dei contributi finalizzati all’inserimento lavorativo già descritti.
c) Contributo straordinario. In questa categoria di contributi, possono essere inclusi altri interventi economici tesi al superamento di un particolare momento di difficoltà dovuta a cause straordinarie imprevedibili ed eccezionali (calamità naturali, morte, carcere ecc.).
In particolare il Comune potrà concedere contributi economici sotto forma di rimborso:
-di
eventuali spese sostenute e documentate per far fronte a particolari prestazioni
sanitarie a favore di soggetti appartenenti a famiglie aventi diritto secondo
l’art. 3, che hanno dovuto ricorrere a specifiche cure e diagnostiche in strutture
sanitarie site in altre città o regioni.
Per le famiglie che hanno sostenuto spese per cure riabilitative per i componenti
minori portatori di handicap, il limite reddituale,in deroga al precedente
art. 3, può essere elevato fino a 21.700,00 euro rapportati ad un nucleo
abitativo di tre componenti, ai sensi della scala di equivalenza prevista
dalla legge 109/1998 e succesive modifiche ed integrazioni;
- di spese sostenute per garantire il diritto allo studio (viaggi con mezzi pubblici, sussidi didattici, ecc.) a componenti nuclei familiari aventi diritto secondo l’art. 3.
Nella individuazione della forma d’intervento il Comune privilegerà comunque quei modelli di assistenza economica che di più rispettino la dignità umana come l’inserimento sociale e lavorativo.
I contributi assistenziali di cui al presente articolo sono alternativi tra essi e concedibili una volta sola l’anno.
ART. 6 MODALITA’ ATTUATIVE
Per accedere alle
prestazione assistenziali del presente regolamento i soggetti di cui all’art.
3 devono produrre istanza su apposito modello fornito dal servizio comunale
predisposto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell’art.
4 dei Decreti Legislativi n° 109/98 e 130/2000, su modelli tipo di cui
al DPCM del 18.05.2001 contenenti tutte le informazioni necessarie per la
determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e della composizione
del nucleo familiare.
Il richiedente può, comunque, allegare altra documentazione utile per meglio dimostrare lo stato di bisogno e necessità (certificazione sanitaria, di disoccupazione, documentazione di spese sostenute ecc.).
Il Comune, per il calcolo dell’ISE, provvederà a trasmettere, con procedura informatizzata già disponibile, le informazioni contenute nella Dichiarazione, ad una apposita banca dati gestita dall’INPS che a sua volta renderà disponibile i dati del risultato.
La dichiarazione sostitutiva unica, di cui al precedente comma, può anche essere presentata ai CAF o direttamente all’INPS per il relativo calcolo dell’ISE. In questo caso il Comune, erogatore della prestazione assistenziale, richiederà all’INPS, con la procedura informatica consentita, l’indicatore della situazione economica del richiedente per il prosieguo dell’istruttoria.
L’accesso alle prestazioni assistenziali di cui al presente regolamento è riservato esclusivamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica (ISE) sia uguale o inferiore a quelli indicati nella tabella dell’art. 3.
ART. 7 ISTRUTTORIA
L’istruttoria,
demandata all’Ufficio Servizi Sociale, consiste nell’accertamento della sussistenza
dei requisiti previsti dal presente regolamento per accedere alle prestazioni
economiche assistenziali. Per tale procedimento l’Ufficio si potrà
avvalere dell’apporto degli altri Uffici Comunali (Polizia Municipale, Ufficio
Tributi, Anagrafe) e potrà richiedere, al cittadino, ogni altra documentazione
utile ai fini dell’accertamento del reale stato di disagio economico e del
tenore di vita dell’intero nucleo familiare.
I fondi assegnati annualmente ed individuati nell’apposito capitolo “Contributi socio-assistenziali” saranno suddivisi in due semestri.
Alla fine di ognuno di essi, conclusa l’istruttoria, l’Ufficio preposto stilerà una proposta di graduatoria di merito che in base ai dati reddituali, al carico familiare e a situazioni particolari (handicap, anziani non autosufficienti ecc.) individuerà i beneficiari ammessi e le forme d’intervento abbinate.
La proposta di graduatoria dei beneficiari dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale nella sua prima seduta utile con provvedimento che equivale ad atto di indirizzo per la concessione definitiva delle provvidenze assistenziali.
Le richieste ammesse, che eventualmente non trovano capienza finanziaria nel semestre relativo, saranno riproposte, con priorità, in quello successivo.
Cosi anche le eventuali risorse finanziarie residue del semestre saranno riportate per il loro impiego in quello susseguente.
ART. 8 IMPORTI DELLE
PRESTAZIONI
Le risorse finanziarie del bilancio destinate ogni anno per le finalità
del presente regolamento saranno distribuite secondo gli importi definiti
e distinti secondo le forme d’intervento previste nel precedente art. 5.
Per quanto attiene al contributo d’inserimento si farà riferimento alla indennità oraria riconosciuta dall’INPS agli operai impiegati nei progetti LSU.
L’importo del contributo d’integrazione sarà determinato e calcolato sulla base del carico e della condizione del nucleo familiare, applicando il seguente criterio:
Il contributo straordinario si concretizzerà, invece, in un:
- riconoscimento delle spese di viaggio e di soggiorno comprese quelle relative ad un genitore accompagnatore se trattasi di un minore cui debba ricorrere a particolari prestazioni sanitarie;
- rimborso parziale delle spese sostenute per garantire il diritto allo studio ai sensi del precedente art. 5
ART. 9 URGENZE
In presenza di
impellenti ed inderogabili necessità di cittadini colpiti da gravi
eventi o calamità si può procedere, dopo rapido accertamento,
all’erogazione di un contributo economico assistenziale.
In tali casi, il Sindaco può disporre, con proprio provvedimento, l’immediata concessione della prestazione economica nei limiti previsti per il contributo d’integrazione, di cui all’art. 8 del presente regolamento, a favore del richiedente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.
ART. 10 - CONTROLLI
Il Comune nella
fase istruttoria procederà, ai sensi delle leggi vigenti, ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione
economica e familiare, avvalendosi delle notizie ed informazioni di altri
Enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli uffici
del Ministero delle Finanze.
ART. 11 ALBO BENEFICIARI
Il Comune in ottemperanza
a quanto prescritto dall’art. 22 della Legge 30.12.1991 e successive modifiche
ed integrazioni provvede alla tenuta di un albo dei soggetti beneficiari di
sussidi economici per ogni esercizio finanziario.
L’albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno e tenuto a disposizione dei cittadini per la consultazione.