COMUNE DI MAMMOLA
89045 - Provincia
di Reggio Calabria
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento
finanziario e contabile del Comune di Mammola ed è adottato nel rispetto dei principi fondamentali del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (d’ora in poi TUEL), e dello Statuto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente Regolamento, si rinvia ai contenuti delle vigenti disposizioni
di legge ed alle norme statutarie e regolamentari.
3. L'ente applica i principi contabili stabiliti
dal TUEL con le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche
della comunità locale, ferme restando le norme previste dall'ordinamento
per assicurare l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile.
4. Costituiscono oggetto del regolamento di contabilità
tutte le operazioni che si verificano nell'esercizio finanziario, stabilito
in corrispondenza dell'anno solare, e che hanno rilevanza nella gestione
del Comune stesso sotto l'aspetto finanziario, patrimoniale ed economico.
5. Il presente Regolamento disciplina, in particolare,
le funzioni, le attività e gli adempimenti del Servizio economico-finanziario
e stabilisce un sistema integrato di scritture contabili, di rilevazioni,
di analisi, di controllo, di riscontro e di rappresentazione dei fatti amministrativi
e gestionali che comportano entrate e uscite finanziarie, costi e ricavi
ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell’Ente.
6. Il Regolamento stabilisce, altresì, principi
e metodi di controllo interno della gestione finalizzati al miglioramento
dell’organizzazione ed idonei a garantire il buon andamento nonché la trasparenza
delle funzioni e delle attività di competenza.
7. Il presente regolamento è articolato sulla base
delle tematiche di seguito indicate:
a)
organizzazione e funzionalità dell’attività gestionale, quale sintesi dei
metodi, competenze e responsabilità che presiedono al procedimento amministrativo,
secondo i principi di snellezza, efficienza, trasparenza e pubblicità;
b)
programmazione di bilancio, che fissa i criteri temporali, procedurali e
di responsabilità nella predisposizione, gestione e consuntivazione del
bilancio;
c)
finanza, per quanto attiene al reperimento e impiego delle risorse;
d)
contabilità, riguardante i metodi con cui vengono rilevate e classificate
le grandezze finanziarie, economiche e patrimoniali conseguenti ai fatti
di gestione;
e)
controllo e revisione, negli aspetti del controllo interno e dell’attività
demandata al revisore dei conti.
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Per l'esercizio delle funzioni riconducibili
all'area economico-finanziaria di cui al precedente articolo 1, è istituito
il Servizio economico-finanziario, articolato in modo da assicurare lo svolgimento
dei compiti e delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative,
statutarie e regolamentari.
2. La Direzione del Servizio economico-finanziario
è affidata ad un Responsabile che assume la denominazione di Direttore Finanziario
ed al quale compete l'organizzazione del Servizio e le sue eventuali modificazioni,
secondo le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione, e che provvede
anche all’individuazione di un Responsabile che svolge le funzioni vicarie
in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 3 - COMPETENZE DEL SERVIZIO
1. Al Servizio economico-finanziario compete:
a) il coordinamento dei dati relativi alla formazione
dello schema di relazione previsionale e programmatica e relative variazioni;
b) il coordinamento e formazione dello schema di
bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni;
c) il coordinamento dei dati relativi alla formazione
del programma triennale degli investimenti;
d) il coordinamento e formazione dello schema del
Piano esecutivo di gestione e relative variazioni sotto la direzione del
Direttore Generale, se nominato;
e) la predisposizione della relazione tecnica illustrativa
del bilancio;
f) l'esame preventivo dei bilanci delle Istituzioni,
delle Aziende Speciali e degli altri Organismi a partecipazione comunale,
per la verifica della compatibilità dei risultati economico-finanziari con
le correlate previsioni dei documenti programmatici del Comune;
g) la verifica di compatibilità delle proposte di
variazione al bilancio annuale e pluriennale nelle previsioni di entrata
e di spesa, formulate dai competenti Responsabili dei Servizi, nonché la
predisposizione di quelle di specifica competenza da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Comunale;
h) tenuta dei registri riepilogativi I.V.A., liquidazioni
periodiche e dichiarazione annuale dell'I.V.A. e coordinamento dell'attività
fiscale decentrata;
i) la verifica della compatibilità finanziaria
delle proposte di utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
j) la partecipazione all'attività a contenuto economico-finanziario
riferita alle politiche d'investimento del Comune;
k) l'analisi gestionale, l'accertamento delle regolarità
delle procedure, il rispetto dei principi contabili e delle norme fiscali
e tributarie;
l) il coordinamento della gestione dei tributi
comunali;
m) la tenuta delle contabilità finanziaria,
economica, patrimoniale e fiscale, nonché la rilevazione dei ricavi e dei costi di gestione
dei Servizi, secondo la struttura e l'articolazione organizzativa del Comune.
ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Direttore Finanziario è nominato e revocato
dal Sindaco, sentito il Direttore Generale, se nominato, ed il Segretario
Generale, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative, statutarie
e regolamentari vigenti.
2. Il Direttore Finanziario sovrintende alle articolazioni
organizzative del Servizio, ha il coordinamento e la gestione dell'attività
finanziaria del Comune e assolve, altresì, a tutte le funzioni che l'Ordinamento
attribuisce a qualifiche analoghe ancorché diversamente denominate.
3. In particolare il Direttore Finanziario, oltre
alle competenze espressamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal
Regolamento di Contabilità:
a) verifica la veridicità delle previsioni di entrata
e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai Responsabili
dei Servizi, da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale e verifica
periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle
spese;
b) coordina l'attività dei Responsabili dei Servizi
per la formazione e l'attuazione del programma degli investimenti e cura
gli aspetti contabili, finanziari e le correlazioni patrimoniali dello stesso;
c) sottoscrive, unitamente al Segretario dell’Ente,
i documenti previsionali e programmatici, l’elenco dei residui da consegnare
al tesoriere, il rendiconto dei contributi straordinari assegnati da altre
Amministrazioni pubbliche e le dichiarazioni fiscali;
d) sovrintende alla regolare tenuta della contabilità
finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale;
e) attesta la copertura finanziaria sulle proposte
di impegno di spesa e rilascia il parere di regolarità contabile sulle proposte
di deliberazione e sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi;
f) segnala al Sindaco, che provvederà a trasmetterle
ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, al Direttore Generale, al Segretario
Generale ed al revisore dei Conti il
costituirsi di situazioni che pregiudichino gli equilibri del bilancio,
determinate da minori entrate non compensabili con maggiori entrate o con
minori spese, esprimendo le proprie valutazioni e proposte atte alla ricostituzione
degli equilibri. Segnala, inoltre, fatti, atti e comportamenti di cui venuto
a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni che possono, a suo giudizio,
comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni patrimoniali
al Comune;
g) cura i rapporti con il servizio di Tesoreria e
con gli altri agenti contabili esterni ed interni;
h) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi
di incasso;
i) dispone il trasferimento interno dei responsabili
degli uffici, nonché del restante personale assegnatogli.
TITOLO II - BILANCIO DI PREVISIONE
ART. 5 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
1. La relazione previsionale e programmatica costituisce
strumento di programmazione pluriennale dell’attività amministrativa riferita
alla durata triennale del bilancio pluriennale. Deve dare dimostrazione
della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti
urbanistici e relativi piani attuativi e con i piani economico-finanziari
degli investimenti.
2. La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche
generali deve riguardare la popolazione, il territorio, l'economia insediata
ed i servizi, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche
a supporto delle condizioni, tempi e modi indicati ai responsabili della
gestione per il raggiungimento degli obiettivi programmati, sia in termini
finanziari, sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità della
gestione dei servizi.
3. La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta
da idonea analisi delle fonti di finanziamento, dovrà evidenziare i dati
dell’andamento storico riferito all'esercizio in corso ed ai due immediatamente
precedenti, i dati della programmazione annuale riferiti al bilancio in
corso di formazione e della programmazione relativa ai due esercizi successivi,
nonché lo scostamento delle variazioni proposte per il bilancio annuale
rispetto all'esercizio in corso.
4. L'esposizione dei programmi di spesa dovrà contenere,
per ciascun anno compreso nella programmazione, le seguenti indicazioni:
a) specificazione delle finalità che si intendono
conseguire in termini di risultati;
b) individuazione delle risorse umane e strumentali
da impiegare;
c) motivazione delle scelte adottate, con evidenziazione
degli obiettivi programmati e dei risultati perseguibili;
d) spesa complessiva prevista, distintamente per
spese correnti consolidate, per spese correnti di sviluppo e per investimenti.
5. La relazione previsionale e programmatica è aggiornata
annualmente tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, delle
variazioni che si verificano nella consistenza delle risorse disponibili,
dell'adeguamento agli indirizzi programmatici nazionali, regionali e provinciali
e dei mutamenti che si verificano nella realtà del Comune.
6. I valori monetari contenuti nella relazione
previsionale e programmatica sono espressi
con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso
di inflazione programmato.
ART. 6 - BILANCIO PLURIENNALE
1. Il bilancio pluriennale costituisce, alla pari
della relazione previsionale e programmatica, strumento di programmazione
finanziaria delle risorse. E’ redatto in termini di competenza per il triennio
successivo, con l’osservanza dei principi del bilancio di cui al successivo
articolo 7, salvo quello dell’annualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei
mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati
sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese
di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso
alle fonti di finanziamento; viene aggiornato ogni anno in occasione dell'approvazione
dei documenti previsionali.
3. Gli stanziamenti previsti per il primo anno del
bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio annuale di
competenza ed hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni
di spesa. Le previsioni pluriennali devono tenere conto del tasso d’inflazione
programmato e devono essere aggiornate annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione.
4. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa
è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno
l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo,
anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento
per ognuno degli anni considerati.
5. I valori monetari delle previsioni di spesa corrente
consolidate contenute nel bilancio pluriennale possono essere espressi con
riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso
d'inflazione programmato.
6. Le spese derivanti dall'attuazione degli investimenti,
sia per la rata d'ammortamento di eventuali mutui sia per le maggiori spese
di gestione, sono classificate tra quelle di sviluppo per la durata della
realizzazione dell'investimento e per il primo anno successivo alla sua
attivazione.
7.
Il Direttore finanziario, o suo delegato, deve annotare su apposito elenco
le decisioni di spesa che avranno effetto sugli esercizi successivi a quelli
previsti nel bilancio pluriennale, al fine di provvedere alla rilevazione
del relativo impegno non appena approvato il bilancio pluriennale comprendente
l’esercizio interessato.
ART. 7 - PRINCIPI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
1. Il bilancio di previsione annuale, redatto in
termini di competenza finanziaria, deve essere deliberato osservando i seguenti
principi fondamentali:
a) Unità - Tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione
costituiscono un complesso "unico" di risorse destinate a fronteggiare
il contrapposto complesso "unico" delle spese, senza alcuna diretta
correlazione tra singole voci di entrata e di spesa. Sono fatte salve le
eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi destinazione vincolata
per specifiche finalità di spese .
b) Annualità - L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario
che va dal 1° gennaio al 31 dicembre (anno solare).
c) Universalità - Tutte le entrate e le uscite devono essere iscritte
nel bilancio.
d) Integrità - Si ha l’obbligo di iscrivere in bilancio le entrate
e le spese nel loro importo "integrale".
e) Veridicità - Tale principio impone di rappresentare in bilancio
in maniera veritiera la realtà dei fatti amministrativo-finanziari che caratterizzano
l’esercizio.
f) Attendibilità - le previsioni di bilancio devono essere sostenute
da parametri oggettivi riferiti almeno ai due esercizi precedenti. Ove ciò non fosse possibile, dovranno essere
utilizzati altri idonei elementi di supporto atti a consentire una valutazione
prudenziale delle previsioni di bilancio.
g) Pareggio finanziario - Corrisponde all’obbligo legislativo secondo il quale
la situazione economica del bilancio non può presentare un disavanzo fra
tutte le entrate (totale dei sei titoli )
e tutte le uscite (totale dei quattro titoli).
h) Pubblicità - L’imparzialità
e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione
amministrativa richiedono la conoscibilità, da parte dei cittadini e degli
organismi di partecipazione, dei contenuti significativi e caratteristici
del bilancio provinciale e dei suoi allegati.
Inoltre il bilancio di previsione ed i suoi
allegati resteranno a disposizione per la consultazione presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) e sulla pagina Web per tutta la durata dell'esercizio
finanziario.
ART. 8 - CONTENUTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
1. Il bilancio di previsione è il documento di programmazione
del Comune che indica le scelte per la gestione dei servizi ed i relativi
mezzi di finanziamento.
2. Il bilancio di previsione annuale, composto da
due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa, è redatto
in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni
normative e deliberato in pareggio finanziario complessivo, comprendendo
le previsioni di entrata e di spesa che si presume possano verificarsi e
realizzarsi nell’anno in cui sono attribuite, in coerenza con le linee programmatiche
della gestione amministrativa che si intende realizzare.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa corrente e di spesa
in conto capitale, anche con riguardo agli stanziamenti previsti nel bilancio
pluriennale. Questi stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di
approvazione del bilancio di previsione, sulla base degli impegni pluriennali
assunti nel corso degli esercizi precedenti, per assicurarne idonea copertura
finanziaria. Per le spese relative ai servizi per conto di terzi possono
essere assunti impegni oltre i limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli
del Bilancio Annuale di Previsione, purché nei limiti delle somme accertate
ai corrispondenti capitoli di Entrata.
4. In sede di predisposizione del bilancio di previsione
annuale il Consiglio Comunale assicura idoneo finanziamento agli impegni
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.
5. L’unità elementare del bilancio è la "risorsa"
per le previsioni di entrata, “l’intervento” per le previsioni di spesa
ed il capitolo, sia nell’entrata che nella spesa, in relazione ai servizi
per conto di terzi.
6. Ciascuna "risorsa" dell’entrata, ciascun
"intervento" della spesa e ciascun "capitolo" delle
entrate e delle spese per servizi per conto di terzi devono indicare:
a) l’ammontare degli accertamenti o degli impegni
risultanti dal rendiconto del secondo esercizio precedente a quello di riferimento;
b) la previsione aggiornata dell’esercizio in corso;
c) l’ammontare delle entrate e delle spese che si
prevede, rispettivamente, di accertare o di impegnare nell’esercizio cui
il bilancio si riferisce.
7. Le entrate e le spese relative ai servizi per
conto di terzi costituendo al tempo stesso un credito e un debito per l’ente,
devono conservare l’equivalenza tra le previsioni e gli accertamenti di
entrata con le previsioni e gli impegni di spesa corrispondenti.
8. Tra le entrate e le spese relative ai servizi
per conto di terzi sono compresi i fondi economali.
9.
Nel caso di applicazione dell’avanzo o del disavanzo di amministrazione,
l’iscrizione in bilancio del relativo importo presunto deve precedere tutte
le entrate o tutte le spese.
ART. 9 - STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
1. Il bilancio di previsione annuale è composto
di due parti distinte per le previsioni di entrata e per quelle di spesa;
è completato da quadri generali riepilogativi e dimostrativi delle previsioni
in esso contenute ed è corredato dai seguenti allegati:
a) relazione previsionale e programmatica;
b) bilancio pluriennale;
c) rendiconto deliberato del penultimo esercizio
precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
d) risultanze dei rendiconti o conti consolidati
del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, relativi alle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società
di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici, ove esistenti;
e) deliberazione relativa alla verifica della quantità
e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre
1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 e stabilisce il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;
f) programma triennale dei lavori pubblici di cui
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;
g) deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali
e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
h) relazione dei Revisori dei Conti;
i) tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti
in materia;
j) qualsiasi altro elaborato che il Direttore finanziario
riterrà utile allegare per una più chiara lettura del bilancio.
2. Nel bilancio le entrate sono ripartite in titoli
secondo la fonte di provenienza delle entrate, in categorie secondo la loro
tipologia all’interno della fonte di provenienza ed in risorse secondo la
specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata; i titoli sono:
a) Titolo I -Entrate tributarie;
b) Titolo II - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici
anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;
c) Titolo III - Entrate extratributarie;
d) Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;
e) Titolo V - Entrate derivanti da accensione di
prestiti;
f) Titolo VI - Entrate da servizi per conto di
terzi.
3. Nel bilancio, le spese, in relazione ai principali
aggregati economici, sono ripartite nei seguenti titoli in base alla loro
natura e destinazione economica:
a) Titolo I - Spese correnti;
b) Titolo II - Spese in conto capitale;
c) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
d) Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
4. Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite
in funzioni secondo l'analisi funzionale, in servizi in relazione ai singoli
uffici che gestiscono un complesso di attività ed in interventi secondo
la natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun Servizio.
La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica
illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione
previsionale e programmatica.
5. Le spese in conto capitale comprendono le partite
che attengono agli investimenti diretti ed indiretti, alle partecipazioni
azionarie e ai conferimenti, nonché ad operazioni per concessioni di crediti.
Le spese per rimborso di prestiti comprendono le quote capitale delle rate
di ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale a fronte di ogni
altra operazione di prestito. Le spese correnti comprendono le altre spese,
esclusi i servizi per conto di terzi.
6. Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle
spese trovano esposizione, ordinati esclusivamente per capitolo, i servizi
per conto di terzi che comprendono le entrate e le spese che costituiscono
al tempo stesso un debito e un credito per il Comune. Sono altresì compresi,
tra i servizi per conto di terzi, i depositi cauzionali presso terzi ed
i relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione economale.
Le previsioni e gli accertamenti di entrata conservano l'equivalenza con
le previsioni e gli impegni di spesa.
7. Fra le entrate e le spese relative ai servizi
per conto di terzi non possono essere previste quelle per le funzioni delegate
dalla Regione Calabria.
8. Le risorse di entrata e gli interventi di spesa
relativi a "servizi rilevanti ai fini dell'I.V.A." debbono portare
tale indicazione.
ART.10 - PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE ANNUALE
1. Entro il 30 luglio di ciascun anno i dirigenti
responsabili dei servizi comunicano al responsabile dei servizi finanziari
le proposte di previsione per l'anno successivo degli stanziamenti di entrata
e di spesa di rispettiva competenza nonché le proposte di revisione relative
al periodo di vigenza del bilancio pluriennale. Le proposte di cui sopra
dovranno essere predisposte, per la parte spesa, programmi, titoli, funzioni,
servizi, interventi e capitoli, e dovranno indicare per ciascuno l'ammontare
delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti
dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso
destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.
2. Entro lo stesso termine le istituzioni, le aziende
speciali e le Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi
pubblici, trasmettono il proprio bilancio preventivo per il periodo relativo
al bilancio annuale e pluriennale.
3. Entro il 20 settembre il responsabile dei servizi
finanziari presenta alla Giunta comunale una bozza di bilancio di previsione
annuale ed una bozza di bilancio pluriennale degli investimenti predisposte
sulla base delle proposte dei responsabili dei servizi e delle notizie ed
atti in suo possesso.
4. Entro il successivo 30 settembre la Giunta apporta
eventuali modifiche alle richieste di bilancio e le trasmette ai responsabili
dei servizi per i conseguenti adempimenti.
5. Entro il successivo 10 ottobre la Giunta, con
propria deliberazione, approva lo schema di bilancio annuale di previsione,
la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale
e lo trasmette al Revisore del Conti
per il prescritto parere da rendersi
entro il 10 novembre, nonché alla
competente Commissione Consiliare se costituita.
6. Entro il 20 novembre i Consiglieri Comunali possono
presentare proposte di emendamento agli schemi del bilancio annuale e pluriennale,
alla relazione previsionale e programmatica e ai programmi annuali dell'Amministrazione.
Le proposte di emendamento devono essere depositate nella Segreteria Comunale,
che le trasmette immediatamente, per l'informazione, ai Capigruppo consiliari,
al Sindaco ed al Revisore dei Conti.
Gli emendamenti, che dovranno essere predisposti in forma scritta,
nel caso in cui determinino una maggiore spesa o una minore entrata, dovranno
altresì indicare in modo puntuale la corrispondente minore spesa o maggiore
entrata con specifico riferimento ad interventi, risorse o capitoli, determinate
in misura tale da non comportare squilibri di bilancio. Gli emendamenti
dovranno poi essere corredati dei pareri dell'organo di revisione e del
responsabile dei servizi finanziari.
7. Il bilancio annuale di previsione, unitamente
agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, è presentato al
Consiglio comunale per l'esame e l'approvazione di competenza entro il termine
previsto dalle specifiche disposizioni legislative vigenti.
8. Copia del bilancio di previsione è inviata a
cura del Direttore Finanziario al Tesoriere del Comune dopo l’esecutività
della delibera di approvazione.
9.
Nell'eventualità che il termine di approvazione subisca proroghe di legge,
tutte le scadenze determinate dal presente articolo, devono intendersi prorogate
di un uguale numero di giorni.
ART. 11 - VARIAZIONI DI BILANCIO
1. Dopo l’approvazione del Bilancio di previsione
nessuna nuova o maggiore spesa può essere impegnata prima che siano apportate
le necessarie variazioni al bilancio medesimo.
2. Il bilancio di previsione può subire variazioni
nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
3. Le procedure modificative del bilancio possono
riguardare:
a) le variazioni agli stanziamenti degli interventi
di spesa che evidenziano reali disponibilità in rapporto al fabbisogno dell'intero
esercizio di competenza per integrare stanziamenti che risultino insufficienti
in relazione al fabbisogno di spesa per l'intero esercizio di competenza
o per l'istituzione di nuovi stanziamenti relativi a spese necessarie e
non prorogabili;
b) le variazioni agli stanziamenti delle risorse
di entrata quando le stesse risultino carenti o superflue rispetto alla
previsione;
c) le variazioni derivanti dall'accertamento di
nuove o maggiori entrate da destinare, in via prioritaria, alla copertura
di minori entrate nonché al finanziamento di nuove o maggiori spese;
d) le variazioni a seguito dell'accertamento, in
sede di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio antecedente, di
un avanzo di amministrazione accertato e disponibile o di un disavanzo di
amministrazione.
4. Le variazioni di cui al comma 3 sono deliberate,
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, dal Consiglio Comunale.
5. Per motivi d'urgenza, la Giunta Comunale può
disporre variazioni al bilancio, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL,
salvo ratifica, a pena di decadenza, del Consiglio Comunale nei sessanta
giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se
a tale data non sia scaduto il predetto termine.
6. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento
di variazione adottato dalla Giunta Comunale, il Consiglio Comunale è tenuto
ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione
non ratificata.
7. Sono vietate le variazioni di bilancio riguardanti:
a) i prelievi degli stanziamenti relativi agli interventi
finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare
gli stanziamenti relativi ad interventi finanziati con le entrate iscritte
nei primi tre titoli del bilancio;
b) le dotazioni dei capitoli iscritti nei servizi
per conto di terzi, sia tra loro, sia per aumentare altre previsioni di
bilancio;
c) gli storni nella Gestione Residui e gli storni
tra la Gestione residui e la Gestione di Competenza e viceversa
ART. 12 - PROCEDURA PER LE VARIAZIONI AL BILANCIO
1. Le richieste di variazione al Bilancio di Previsione
devono essere trasmesse dai Responsabili dei Servizi al Servizio economico-finanziario
e devono essere debitamente motivate al fine di consentire alla Giunta Comunale
non solo una valutazione delle ragioni concrete che inducono ad operare
le suddette variazioni, ma di conoscere anche in modo dettagliato i caratteri
specifici dell'attività che si vorrebbe finanziare mediante il provvedimento
di variazione di bilancio.
2. Tutte le variazioni di Bilancio, nessuna esclusa,
sono verificate e confermate dal Servizio economico-finanziario dell’Ente
che vigila sugli equilibri complessivi del Bilancio e sul rispetto degli
obiettivi programmatici.
3. Le variazioni di Bilancio derivanti dall’accertamento
di nuove o maggiori entrate non collegate all’attività dei servizi, sono
acquisite dal Servizio economico-finanziario dell’Ente che le destina, d’intesa
con la Direzione Generale, secondo le necessità e le richieste pervenute,
dando prioritaria copertura alle spese per servizi indispensabili i cui
stanziamenti si sono dimostrati deficitari.
4.
Tutte le variazioni di Bilancio devono recare, anche, il parere favorevole
dell’Organo di Revisione Contabile.
ART. 13 - ASSESTAMENTO DI BILANCIO
1. Mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dal Consiglio Comunale entro il 30 novembre di ciascun anno,
si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso
il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio
di bilancio
2. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere
trasmesse al Servizio economico finanziario, con l’indicazione delle modifiche
compensative e della disponibilità degli stanziamenti interessati entro
il 10 novembre per consentire l’espletamento delle procedure necessarie
per la predisposizione degli atti.
3. L’assestamento di Bilancio è finalizzato ad adeguare
alle effettive esigenze di accertamento e riscossione, nonché di impegno
e pagamento, le previsioni iniziali di competenza.
ART. 14 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
1. La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio
di previsione da parte del Consiglio Comunale, definisce, sulla base dello
stesso, il Piano Esecutivo di Gestione.
2. Il contenuto del piano esecutivo di gestione,
costituito dagli obiettivi di gestione e dall’affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni
necessarie, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell’Ente.
3. Il Piano Esecutivo di Gestione contiene, infatti,
una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi
in centri di costo e degli interventi in capitoli e provvede ad assegnare
gli stessi ai Responsabili dei Servizi esplicitando gli obiettivi di gestione
dei Servizi di loro appartenenza da conseguire nell'arco dell'esercizio,
nonché ad individuare le risorse finanziarie, umane e tecnologiche assegnate
ai Responsabili dei Servizi per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. Il Direttore Finanziario, in stretta collaborazione
con il Direttore Generale che predispone il piano dettagliato degli obiettivi,
redige la bozza di piano esecutivo di gestione del Comune, risultante dall'aggregazione
dai piani esecutivi di gestione predisposti dal singoli responsabili dei
servizi, corredata dei pareri dei responsabili dei servizi ciascuno per
la parte di propria competenza.
5. Il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato dalla
Giunta Comunale almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esercizio
e, comunque, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale
di previsione.
6. Il provvedimento di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione dà atto del processo di definizione e verifica di fattibilità
tra Organo esecutivo ed Organi di gestione dei budget di Servizio.
7. Ai fini della valutazione dei risultati ottenuti,
vengono definiti gli indicatori qualitativi, quantitativi e di risultato
atti a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei correlati
risultati, mediante analisi e valutazione dei costi, dei rendimenti e degli
indicatori relativi agli anni precedenti.
8. Il piano esecutivo di gestione, oltre all'individuazione
dei responsabili dei servizi, dovrà contenere anche la specificazione del
responsabile della procedura di acquisizione delle dotazioni ove quest'ultimo
non coincida con i responsabili dei servizi.
9.
I responsabili dei servizi, ognuno per la parte di rispettiva competenza,
provvedono, mediante determinazioni, all'esecuzione del piano esecutivo
di gestione, essendo esclusa ogni necessità di ulteriori atti deliberativi
da parte della Giunta comunale.
ART. 15 - VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
1. Qualora a seguito di approfondita analisi dello
stato di attuazione degli obiettivi il responsabile del servizio ritenga
necessaria una modifica delle risorse assegnate o una rimodulazione degli
obiettivi, ne fa proposta alla Giunta Comunale con motivato atto deliberativo
volto ad evidenziare:
a) l’impossibilità di raggiungere l'obiettivo a seguito
di fatti non dipendenti dall'organizzazione del Servizio;
b) l'impossibilità di raggiungimento dell'obiettivo,
operando con la dotazione di risorse assegnata, con ipotesi alternative
di attuazione del programma;
c) le valutazioni del responsabile del servizio
riferite alle conseguenze in termini di programmi, di progetti e di obiettivi
gestionali che derivano dall’eventuale mancata accettazione totale o parziale
della proposta di modifica.
2. La proposta di variazione è trasmessa dal Responsabile
del Servizio al Direttore Finanziario, che appone il proprio parere con
riferimento al coordinamento generale delle entrate e delle spese di bilancio,
ed è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale.
3. L’organo esecutivo motiva con propria deliberazione
la mancata accettazione o l’accettazione con varianti della proposta di
modifica della dotazione o degli obiettivi.
4. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione
possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
5.
Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che investono più risorse o
più interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti deliberazioni
di modifica del bilancio.
ART. 16 - FONDO DI RISERVA
1. Nel bilancio di previsione si iscrive un fondo
di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo di riserva è utilizzabile, con deliberazione
dell’Organo Esecutivo, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie
di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono
comunicate all’Organo Consiliare entro sessanta giorni dall’adozione e comunque
entro il 31 gennaio dell’anno successivo, se a tale data non sia scaduto
il predetto termine.
4. Al fondo di riserva non possono in ogni caso
essere imputati impegni o pagamenti di spesa.
ART. 17 - FONDO AMMORTAMENTO
1. Nel bilancio di previsione è iscritto, per ciascun
servizio delle spese correnti, l’apposito intervento “ammortamenti di esercizio“
dei beni di riferimento, per un importo non inferiore al 30 per cento del
valore calcolato secondo i criteri dell’articolo 229, comma n. 7, del TUEL.
2. Gli stanziamenti degli interventi iscritti in
Bilancio a titolo di "ammortamenti di esercizio" non sono disponibili
per la registrazione di impegni di spesa, né per effettuare prelievi in
favore di altri interventi di spesa.
3.
Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi costituiscono
economie di spese, a tale titolo, concorrono a determinare un aumento di
corrispondente importo dell’avanzo di amministrazione. Le somme così accantonate
ed opportunamente evidenziate quali componenti dell’avanzo di amministrazione,
possono essere utilizzate nell’esercizio successivo per reinvestimento patrimoniale
(autofinanziamento) mediante l’applicazione dell’avanzo stesso.
ART. 18 - ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA
1. L'esercizio provvisorio è attivabile nel caso
in cui il bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Comunale, non
risulti approvato dall'Organo Regionale di Controllo entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello cui il bilancio medesimo si riferisce.
2. Il ricorso all’esercizio provvisorio deve essere
autorizzato dal Consiglio Comunale, con formale e motivata deliberazione
da adottarsi entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo, per
un periodo non superiore a due mesi, rinnovabile una sola volta.
3. La deliberazione, divenuta o dichiarata esecutiva,
consente di assumere impegni di spese in misura non superiore mensilmente
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato. Non soggiacciono
a tale limite le spese tassativamente regolate dalla legge nonché quelle
il cui pagamento non sia suscettibile di frazionamento in dodicesimi ovvero
debba effettuarsi a scadenze determinate in virtù di legge, contratti o
convenzioni, nonché le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi al Comune .
4. La sussistenza del requisito del danno patrimoniale
deve essere attestata nel parere tecnico-amministrativo dal Responsabile
del Servizio proponente e risultare specificatamente nel relativo provvedimento.
5. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione dal Consiglio Comunale alla data di inizio dell'esercizio finanziario, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio defi