COMUNE DI MAMMOLA

89045 - Provincia di Reggio Calabria

 

Atti amministrativi della giunta

Atti amministrativi del Consiglio

Statuto

Amministrazione C.le

 

Regolamento di contabilità

Approvato con delibera del  Consiglio Comunale n° 34 del 27 dicembre 2001

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1.  Il presente regolamento disciplina l'ordinamento finanziario e contabile del Comune di  Mammola ed è adottato nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d’ora in poi TUEL), e dello Statuto.

2.  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia ai contenuti delle vigenti disposizioni di legge ed alle norme statutarie e regolamentari.

3.  L'ente applica i principi contabili stabiliti dal TUEL con le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità locale, ferme restando le norme previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile.

4.  Costituiscono oggetto del regolamento di contabilità tutte le operazioni che si verificano nell'esercizio finanziario, stabilito in corrispondenza dell'anno solare, e che hanno rilevanza nella gestione del Comune stesso sotto l'aspetto finanziario, patrimoniale ed economico.

5.  Il presente Regolamento disciplina, in particolare, le funzioni, le attività e gli adempimenti del Servizio economico-finanziario e stabilisce un sistema integrato di scritture contabili, di rilevazioni, di analisi, di controllo, di riscontro e di rappresentazione dei fatti amministrativi e gestionali che comportano entrate e uscite finanziarie, costi e ricavi ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell’Ente.

6.  Il Regolamento stabilisce, altresì, principi e metodi di controllo interno della gestione finalizzati al miglioramento dell’organizzazione ed idonei a garantire il buon andamento nonché la trasparenza delle funzioni e delle attività di competenza.

7.  Il presente regolamento è articolato sulla base delle tematiche di seguito indicate:

a) organizzazione e funzionalità dell’attività gestionale, quale sintesi dei metodi, competenze e responsabilità che presiedono al procedimento amministrativo, secondo i principi di snellezza, efficienza, trasparenza e pubblicità;

b) programmazione di bilancio, che fissa i criteri temporali, procedurali e di responsabilità nella predisposizione, gestione e consuntivazione del bilancio;

c) finanza, per quanto attiene al reperimento e impiego delle risorse;

d) contabilità, riguardante i metodi con cui vengono rilevate e classificate le grandezze finanziarie, economiche e patrimoniali conseguenti ai fatti di gestione;

e) controllo e revisione, negli aspetti del controllo interno e dell’attività demandata al  revisore dei conti.

 

 

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

1.  Per l'esercizio delle funzioni riconducibili all'area economico-finanziaria di cui al precedente articolo 1, è istituito il Servizio economico-finanziario, articolato in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

2.  La Direzione del Servizio economico-finanziario è affidata ad un Responsabile che assume la denominazione di Direttore Finanziario ed al quale compete l'organizzazione del Servizio e le sue eventuali modificazioni, secondo le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione, e che provvede anche all’individuazione di un Responsabile che svolge le funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.

 

 

ART. 3 - COMPETENZE DEL SERVIZIO

1.  Al Servizio economico-finanziario compete:

a) il coordinamento dei dati relativi alla formazione dello schema di relazione previsionale e programmatica e relative variazioni;

b) il coordinamento e formazione dello schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni;

c)  il coordinamento dei dati relativi alla formazione del programma triennale degli investimenti;

d) il coordinamento e formazione dello schema del Piano esecutivo di gestione e relative variazioni sotto la direzione del Direttore Generale, se nominato;

e) la predisposizione della relazione tecnica illustrativa del bilancio;

f)   l'esame preventivo dei bilanci delle Istituzioni, delle Aziende Speciali e degli altri Organismi a partecipazione comunale, per la verifica della compatibilità dei risultati economico-finanziari con le correlate previsioni dei documenti programmatici del Comune;

g) la verifica di compatibilità delle proposte di variazione al bilancio annuale e pluriennale nelle previsioni di entrata e di spesa, formulate dai competenti Responsabili dei Servizi, nonché la predisposizione di quelle di specifica competenza da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

h)  tenuta dei registri riepilogativi I.V.A., liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale dell'I.V.A. e coordinamento dell'attività fiscale decentrata;

i)   la verifica della compatibilità finanziaria delle proposte di utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

j)   la partecipazione all'attività a contenuto economico-finanziario riferita alle politiche d'investimento del Comune;

k)  l'analisi gestionale, l'accertamento delle regolarità delle procedure, il rispetto dei principi contabili e delle norme fiscali e tributarie;

l)   il coordinamento della gestione dei tributi comunali;

    m) la tenuta delle contabilità finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale, nonché la      rilevazione dei ricavi e dei costi di gestione dei Servizi, secondo la struttura e l'articolazione organizzativa del Comune.

 

 

ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1.  Il Direttore Finanziario è nominato e revocato dal Sindaco, sentito il Direttore Generale, se nominato, ed il Segretario Generale, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

2.  Il Direttore Finanziario sovrintende alle articolazioni organizzative del Servizio, ha il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria del Comune e assolve, altresì, a tutte le funzioni che l'Ordinamento attribuisce a qualifiche analoghe ancorché diversamente denominate.

3.  In particolare il Direttore Finanziario, oltre alle competenze espressamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità:

a) verifica la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai Responsabili dei Servizi, da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale e verifica periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

b) coordina l'attività dei Responsabili dei Servizi per la formazione e l'attuazione del programma degli investimenti e cura gli aspetti contabili, finanziari e le correlazioni patrimoniali dello stesso;

c)  sottoscrive, unitamente al Segretario dell’Ente, i documenti previsionali e programmatici, l’elenco dei residui da consegnare al tesoriere, il rendiconto dei contributi straordinari assegnati da altre Amministrazioni pubbliche e le dichiarazioni fiscali;

d) sovrintende alla regolare tenuta della contabilità finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale;

e) attesta la copertura finanziaria sulle proposte di impegno di spesa e rilascia il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi;

f)   segnala al Sindaco, che provvederà a trasmetterle ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, al Direttore Generale, al Segretario Generale ed al revisore dei Conti  il costituirsi di situazioni che pregiudichino gli equilibri del bilancio, determinate da minori entrate non compensabili con maggiori entrate o con minori spese, esprimendo le proprie valutazioni e proposte atte alla ricostituzione degli equilibri. Segnala, inoltre, fatti, atti e comportamenti di cui venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni che possono, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni patrimoniali al Comune;

g) cura i rapporti con il servizio di Tesoreria e con gli altri agenti contabili esterni ed interni;

h)  firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso;

i)  dispone il trasferimento interno dei responsabili degli uffici, nonché del restante personale assegnatogli.

 

 

 

TITOLO II - BILANCIO DI PREVISIONE

 

ART. 5 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

1.  La relazione previsionale e programmatica costituisce strumento di programmazione pluriennale dell’attività amministrativa riferita alla durata triennale del bilancio pluriennale. Deve dare dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici e relativi piani attuativi e con i piani economico-finanziari degli investimenti.

2.  La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve riguardare la popolazione, il territorio, l'economia insediata ed i servizi, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche a supporto delle condizioni, tempi e modi indicati ai responsabili della gestione per il raggiungimento degli obiettivi programmati, sia in termini finanziari, sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità della gestione dei servizi.

3.  La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi delle fonti di finanziamento, dovrà evidenziare i dati dell’andamento storico riferito all'esercizio in corso ed ai due immediatamente precedenti, i dati della programmazione annuale riferiti al bilancio in corso di formazione e della programmazione relativa ai due esercizi successivi, nonché lo scostamento delle variazioni proposte per il bilancio annuale rispetto all'esercizio in corso.

4.  L'esposizione dei programmi di spesa dovrà contenere, per ciascun anno compreso nella programmazione, le seguenti indicazioni:

a) specificazione delle finalità che si intendono conseguire in termini di risultati;

b) individuazione delle risorse umane e strumentali da impiegare;

c)  motivazione delle scelte adottate, con evidenziazione degli obiettivi programmati e dei risultati perseguibili;

d) spesa complessiva prevista, distintamente per spese correnti consolidate, per spese correnti di sviluppo e per investimenti.

5.  La relazione previsionale e programmatica è aggiornata annualmente tenendo conto dello stato di avanzamento dei programmi, delle variazioni che si verificano nella consistenza delle risorse disponibili, dell'adeguamento agli indirizzi programmatici nazionali, regionali e provinciali e dei mutamenti che si verificano nella realtà del Comune.

6.  I valori monetari contenuti nella relazione previsionale e programmatica sono  espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

 

 

 

ART. 6 - BILANCIO PLURIENNALE

1.  Il bilancio pluriennale costituisce, alla pari della relazione previsionale e programmatica, strumento di programmazione finanziaria delle risorse. E’ redatto in termini di competenza per il triennio successivo, con l’osservanza dei principi del bilancio di cui al successivo articolo 7, salvo quello dell’annualità.

2.  Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento; viene aggiornato ogni anno in occasione dell'approvazione dei documenti previsionali.

3.  Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio annuale di competenza ed hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa. Le previsioni pluriennali devono tenere conto del tasso d’inflazione programmato e devono essere aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4.  Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento per ognuno degli anni considerati.

5.  I valori monetari delle previsioni di spesa corrente consolidate contenute nel bilancio pluriennale possono essere espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso d'inflazione programmato.

6.  Le spese derivanti dall'attuazione degli investimenti, sia per la rata d'ammortamento di eventuali mutui sia per le maggiori spese di gestione, sono classificate tra quelle di sviluppo per la durata della realizzazione dell'investimento e per il primo anno successivo alla sua attivazione.

7. Il Direttore finanziario, o suo delegato, deve annotare su apposito elenco le decisioni di spesa che avranno effetto sugli esercizi successivi a quelli previsti nel bilancio pluriennale, al fine di provvedere alla rilevazione del relativo impegno non appena approvato il bilancio pluriennale comprendente l’esercizio interessato.

 

 

ART. 7 - PRINCIPI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

1.  Il bilancio di previsione annuale, redatto in termini di competenza finanziaria, deve essere deliberato osservando i seguenti principi fondamentali:

a) Unità - Tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione costituiscono un complesso "unico" di risorse destinate a fronteggiare il contrapposto complesso "unico" delle spese, senza alcuna diretta correlazione tra singole voci di entrata e di spesa. Sono fatte salve le eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi destinazione vincolata per specifiche finalità di spese .

b) Annualità - L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre (anno solare).

c)  Universalità - Tutte le entrate e le uscite devono essere iscritte nel bilancio.

d) Integrità - Si ha l’obbligo di iscrivere in bilancio le entrate e le spese nel loro importo "integrale".

e) Veridicità - Tale principio impone di rappresentare in bilancio in maniera veritiera la realtà dei fatti amministrativo-finanziari che caratterizzano l’esercizio.

f)   Attendibilità - le previsioni di bilancio devono essere sostenute da parametri oggettivi riferiti almeno ai due esercizi precedenti.  Ove ciò non fosse possibile, dovranno essere utilizzati altri idonei elementi di supporto atti a consentire una valutazione prudenziale delle previsioni di bilancio.

g) Pareggio finanziario - Corrisponde all’obbligo legislativo secondo il quale la situazione economica del bilancio non può presentare un disavanzo fra tutte le entrate (totale dei sei titoli )  e tutte le uscite (totale dei quattro titoli).

h) Pubblicità - L’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa richiedono la conoscibilità, da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio provinciale e dei suoi allegati.

    Inoltre il bilancio di previsione ed i suoi allegati resteranno a disposizione per la consultazione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e sulla pagina Web per tutta la durata dell'esercizio finanziario.

 

 

 

 

 

ART. 8 - CONTENUTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

1.  Il bilancio di previsione è il documento di programmazione del Comune che indica le scelte per la gestione dei servizi ed i relativi mezzi di finanziamento.

2.  Il bilancio di previsione annuale, composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa, è redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative e deliberato in pareggio finanziario complessivo, comprendendo le previsioni di entrata e di spesa che si presume possano verificarsi e realizzarsi nell’anno in cui sono attribuite, in coerenza con le linee programmatiche della gestione amministrativa che si intende realizzare.

3.  Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa corrente e di spesa in conto capitale, anche con riguardo agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale. Questi stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti, per assicurarne idonea copertura finanziaria. Per le spese relative ai servizi per conto di terzi possono essere assunti impegni oltre i limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del Bilancio Annuale di Previsione, purché nei limiti delle somme accertate ai corrispondenti capitoli di Entrata.

4.  In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il Consiglio Comunale assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

5.  L’unità elementare del bilancio è la "risorsa" per le previsioni di entrata, “l’intervento” per le previsioni di spesa ed il capitolo, sia nell’entrata che nella spesa, in relazione ai servizi per conto di terzi.

6.  Ciascuna "risorsa" dell’entrata, ciascun "intervento" della spesa e ciascun "capitolo" delle entrate e delle spese per servizi per conto di terzi devono indicare:

a) l’ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del secondo esercizio precedente a quello di riferimento;

b) la previsione aggiornata dell’esercizio in corso;

c)  l’ammontare delle entrate e delle spese che si prevede, rispettivamente, di accertare o di impegnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

7.  Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi costituendo al tempo stesso un credito e un debito per l’ente, devono conservare l’equivalenza tra le previsioni e gli accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa corrispondenti.

8.  Tra le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi sono compresi i fondi economali.

9. Nel caso di applicazione dell’avanzo o del disavanzo di amministrazione, l’iscrizione in bilancio del relativo importo presunto deve precedere tutte le entrate o tutte le spese.

 

 

ART. 9 - STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

1.  Il bilancio di previsione annuale è composto di due parti distinte per le previsioni di entrata e per quelle di spesa; è completato da quadri generali riepilogativi e dimostrativi delle previsioni in esso contenute ed è corredato dai seguenti allegati:

a) relazione previsionale e programmatica;

b) bilancio pluriennale;

c)  rendiconto deliberato del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;

d) risultanze dei rendiconti o conti consolidati del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, relativi alle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici, ove esistenti;

e) deliberazione relativa alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 e stabilisce il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

f)   programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

g) deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

h)  relazione dei Revisori dei Conti;

i)   tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

j)   qualsiasi altro elaborato che il Direttore finanziario riterrà utile allegare per una più chiara lettura del bilancio.

2.  Nel bilancio le entrate sono ripartite in titoli secondo la fonte di provenienza delle entrate, in categorie secondo la loro tipologia all’interno della fonte di provenienza ed in risorse secondo la specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata; i titoli sono:

a) Titolo I -Entrate tributarie;

b) Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;

c)  Titolo III - Entrate extratributarie;

d) Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;

e) Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti;

f)   Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.

3.  Nel bilancio, le spese, in relazione ai principali aggregati economici, sono ripartite nei seguenti titoli in base alla loro natura e destinazione economica:

a) Titolo I - Spese correnti;

b) Titolo II - Spese in conto capitale;

c)  Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;

d) Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

4.  Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in funzioni secondo l'analisi funzionale, in servizi in relazione ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed in interventi secondo la natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun Servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.

5.  Le spese in conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti ed indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti, nonché ad operazioni per concessioni di crediti. Le spese per rimborso di prestiti comprendono le quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale a fronte di ogni altra operazione di prestito. Le spese correnti comprendono le altre spese, esclusi i servizi per conto di terzi.

6.  Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, ordinati esclusivamente per capitolo, i servizi per conto di terzi che comprendono le entrate e le spese che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per il Comune. Sono altresì compresi, tra i servizi per conto di terzi, i depositi cauzionali presso terzi ed i relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione economale. Le previsioni e gli accertamenti di entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

7.  Fra le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi non possono essere previste quelle per le funzioni delegate dalla Regione Calabria.

8.  Le risorse di entrata e gli interventi di spesa relativi a "servizi rilevanti ai fini dell'I.V.A." debbono portare tale indicazione.

 

 

ART.10 - PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO

DI PREVISIONE ANNUALE

1.  Entro il 30 luglio di ciascun anno i dirigenti responsabili dei servizi comunicano al responsabile dei servizi finanziari le proposte di previsione per l'anno successivo degli stanziamenti di entrata e di spesa di rispettiva competenza nonché le proposte di revisione relative al periodo di vigenza del bilancio pluriennale. Le proposte di cui sopra dovranno essere predisposte, per la parte spesa, programmi, titoli, funzioni, servizi, interventi e capitoli, e dovranno indicare per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

2.  Entro lo stesso termine le istituzioni, le aziende speciali e le Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, trasmettono il proprio bilancio preventivo per il periodo relativo al bilancio annuale e pluriennale.

3.  Entro il 20 settembre il responsabile dei servizi finanziari presenta alla Giunta comunale una bozza di bilancio di previsione annuale ed una bozza di bilancio pluriennale degli investimenti predisposte sulla base delle proposte dei responsabili dei servizi e delle notizie ed atti in suo possesso.

4.  Entro il successivo 30 settembre la Giunta apporta eventuali modifiche alle richieste di bilancio e le trasmette ai responsabili dei servizi per i conseguenti adempimenti.

5.  Entro il successivo 10 ottobre la Giunta, con propria deliberazione, approva lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e lo trasmette al  Revisore del Conti per il prescritto  parere da rendersi entro il 10 novembre,  nonché alla competente Commissione Consiliare se costituita.

6.  Entro il 20 novembre i Consiglieri Comunali possono presentare proposte di emendamento agli schemi del bilancio annuale e pluriennale, alla relazione previsionale e programmatica e ai programmi annuali dell'Amministrazione. Le proposte di emendamento devono essere depositate nella Segreteria Comunale, che le trasmette immediatamente, per l'informazione, ai Capigruppo consiliari, al Sindaco ed al  Revisore dei Conti.  Gli emendamenti, che dovranno essere predisposti in forma scritta, nel caso in cui determinino una maggiore spesa o una minore entrata, dovranno altresì indicare in modo puntuale la corrispondente minore spesa o maggiore entrata con specifico riferimento ad interventi, risorse o capitoli, determinate in misura tale da non comportare squilibri di bilancio. Gli emendamenti dovranno poi essere corredati dei pareri dell'organo di revisione e del responsabile dei servizi finanziari.

7.  Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, è presentato al Consiglio comunale per l'esame e l'approvazione di competenza entro il termine previsto dalle specifiche disposizioni legislative vigenti.

8.  Copia del bilancio di previsione è inviata a cura del Direttore Finanziario al Tesoriere del Comune dopo l’esecutività della delibera di approvazione.

9. Nell'eventualità che il termine di approvazione subisca proroghe di legge, tutte le scadenze determinate dal presente articolo, devono intendersi prorogate di un uguale numero di giorni.

 

 

 

ART. 11 - VARIAZIONI DI BILANCIO

1.  Dopo l’approvazione del Bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere impegnata prima che siano apportate le necessarie variazioni al bilancio medesimo.

2.  Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

3.  Le procedure modificative del bilancio possono riguardare:

a) le variazioni agli stanziamenti degli interventi di spesa che evidenziano reali disponibilità in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio di competenza per integrare stanziamenti che risultino insufficienti in relazione al fabbisogno di spesa per l'intero esercizio di competenza o per l'istituzione di nuovi stanziamenti relativi a spese necessarie e non prorogabili;

b) le variazioni agli stanziamenti delle risorse di entrata quando le stesse risultino carenti o superflue rispetto alla previsione;

c)  le variazioni derivanti dall'accertamento di nuove o maggiori entrate da destinare, in via prioritaria, alla copertura di minori entrate nonché al finanziamento di nuove o maggiori spese;

d) le variazioni a seguito dell'accertamento, in sede di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio antecedente, di un avanzo di amministrazione accertato e disponibile o di un disavanzo di amministrazione.

4.  Le variazioni di cui al comma 3 sono deliberate, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, dal Consiglio Comunale.

5.  Per motivi d'urgenza, la Giunta Comunale può disporre variazioni al bilancio, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL, salvo ratifica, a pena di decadenza, del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

6.  In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla Giunta Comunale, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

7.  Sono vietate le variazioni di bilancio riguardanti:

a) i prelievi degli stanziamenti relativi agli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti relativi ad interventi finanziati con le entrate iscritte nei primi tre titoli del bilancio;

b) le dotazioni dei capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi, sia tra loro, sia per aumentare altre previsioni di bilancio;

c)  gli storni nella Gestione Residui e gli storni tra la Gestione residui e la Gestione di Competenza e viceversa

 

 

ART. 12 - PROCEDURA PER LE VARIAZIONI AL BILANCIO

1.  Le richieste di variazione al Bilancio di Previsione devono essere trasmesse dai Responsabili dei Servizi al Servizio economico-finanziario e devono essere debitamente motivate al fine di consentire alla Giunta Comunale non solo una valutazione delle ragioni concrete che inducono ad operare le suddette variazioni, ma di conoscere anche in modo dettagliato i caratteri specifici dell'attività che si vorrebbe finanziare mediante il provvedimento di variazione di bilancio.

2.  Tutte le variazioni di Bilancio, nessuna esclusa, sono verificate e confermate dal Servizio economico-finanziario dell’Ente che vigila sugli equilibri complessivi del Bilancio e sul rispetto degli obiettivi programmatici.

3.  Le variazioni di Bilancio derivanti dall’accertamento di nuove o maggiori entrate non collegate all’attività dei servizi, sono acquisite dal Servizio economico-finanziario dell’Ente che le destina, d’intesa con la Direzione Generale, secondo le necessità e le richieste pervenute, dando prioritaria copertura alle spese per servizi indispensabili i cui stanziamenti si sono dimostrati deficitari.

4. Tutte le variazioni di Bilancio devono recare, anche, il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile.

 

 

ART. 13 - ASSESTAMENTO DI BILANCIO

1.  Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio Comunale entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio

2.  Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse al Servizio economico finanziario, con l’indicazione delle modifiche compensative e della disponibilità degli stanziamenti interessati entro il 10 novembre per consentire l’espletamento delle procedure necessarie per la predisposizione degli atti.

3.  L’assestamento di Bilancio è finalizzato ad adeguare alle effettive esigenze di accertamento e riscossione, nonché di impegno e pagamento, le previsioni iniziali di competenza.

 

 

ART. 14 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1.  La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale, definisce, sulla base dello stesso, il Piano Esecutivo di Gestione.

2.  Il contenuto del piano esecutivo di gestione, costituito dagli obiettivi di gestione e dall’affidamento degli stessi ai  responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell’Ente.

3.  Il Piano Esecutivo di Gestione contiene, infatti, una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli e provvede ad assegnare gli stessi ai Responsabili dei Servizi esplicitando gli obiettivi di gestione dei Servizi di loro appartenenza da conseguire nell'arco dell'esercizio, nonché ad individuare le risorse finanziarie, umane e tecnologiche assegnate ai Responsabili dei Servizi per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

4.  Il Direttore Finanziario, in stretta collaborazione con il Direttore Generale che predispone il piano dettagliato degli obiettivi, redige la bozza di piano esecutivo di gestione del Comune, risultante dall'aggregazione dai piani esecutivi di gestione predisposti dal singoli responsabili dei servizi, corredata dei pareri dei responsabili dei servizi ciascuno per la parte di propria competenza.

5.  Il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato dalla Giunta Comunale almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esercizio e, comunque, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione.

6.  Il provvedimento di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione dà atto del processo di definizione e verifica di fattibilità tra Organo esecutivo ed Organi di gestione dei budget di Servizio.

7.  Ai fini della valutazione dei risultati ottenuti, vengono definiti gli indicatori qualitativi, quantitativi e di risultato atti a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei correlati risultati, mediante analisi e valutazione dei costi, dei rendimenti e degli indicatori relativi agli anni precedenti.

8.  Il piano esecutivo di gestione, oltre all'individuazione dei responsabili dei servizi, dovrà contenere anche la specificazione del responsabile della procedura di acquisizione delle dotazioni ove quest'ultimo non coincida con i responsabili dei servizi.

9. I responsabili dei servizi, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono, mediante determinazioni, all'esecuzione del piano esecutivo di gestione, essendo esclusa ogni necessità di ulteriori atti deliberativi da parte della Giunta comunale.

 

 

ART. 15 - VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1.  Qualora a seguito di approfondita analisi dello stato di attuazione degli obiettivi il responsabile del servizio ritenga necessaria una modifica delle risorse assegnate o una rimodulazione degli obiettivi, ne fa proposta alla Giunta Comunale con motivato atto deliberativo volto ad evidenziare:

a) l’impossibilità di raggiungere l'obiettivo a seguito di fatti non dipendenti dall'organizzazione del Servizio;

b) l'impossibilità di raggiungimento dell'obiettivo, operando con la dotazione di risorse assegnata, con ipotesi alternative di attuazione del programma;

c)  le valutazioni del responsabile del servizio riferite alle conseguenze in termini di programmi, di progetti e di obiettivi gestionali che derivano dall’eventuale mancata accettazione totale o parziale della proposta di modifica.

2.  La proposta di variazione è trasmessa dal Responsabile del Servizio al Direttore Finanziario, che appone il proprio parere con riferimento al coordinamento generale delle entrate e delle spese di bilancio, ed è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale.

3.  L’organo esecutivo motiva con propria deliberazione la mancata accettazione o l’accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi.

4.  Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

5. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che investono più risorse o più interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti deliberazioni di modifica del bilancio.

 

 

ART. 16 - FONDO DI RISERVA

1.  Nel bilancio di previsione si iscrive un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2.  Il fondo di riserva è utilizzabile, con deliberazione dell’Organo Esecutivo, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

3.  Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate all’Organo Consiliare entro sessanta giorni dall’adozione e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

4.  Al fondo di riserva non possono in ogni caso essere imputati impegni o pagamenti di spesa.

 

 

ART. 17 - FONDO AMMORTAMENTO

1.  Nel bilancio di previsione è iscritto, per ciascun servizio delle spese correnti, l’apposito intervento “ammortamenti di esercizio“ dei beni di riferimento, per un importo non inferiore al 30 per cento del valore calcolato secondo i criteri dell’articolo 229, comma n. 7, del TUEL.

2.  Gli stanziamenti degli interventi iscritti in Bilancio a titolo di "ammortamenti di esercizio" non sono disponibili per la registrazione di impegni di spesa, né per effettuare prelievi in favore di altri interventi di spesa.

3. Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi costituiscono economie di spese, a tale titolo, concorrono a determinare un aumento di corrispondente importo dell’avanzo di amministrazione. Le somme così accantonate ed opportunamente evidenziate quali componenti dell’avanzo di amministrazione, possono essere utilizzate nell’esercizio successivo per reinvestimento patrimoniale (autofinanziamento) mediante l’applicazione dell’avanzo stesso.

 

 

ART. 18 - ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

1.  L'esercizio provvisorio è attivabile nel caso in cui il bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Comunale, non risulti approvato dall'Organo Regionale di Controllo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio medesimo si riferisce.

2.  Il ricorso all’esercizio provvisorio deve essere autorizzato dal Consiglio Comunale, con formale e motivata deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo, per un periodo non superiore a due mesi, rinnovabile una sola volta.

3.  La deliberazione, divenuta o dichiarata esecutiva, consente di assumere impegni di spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato. Non soggiacciono a tale limite le spese tassativamente regolate dalla legge nonché quelle il cui pagamento non sia suscettibile di frazionamento in dodicesimi ovvero debba effettuarsi a scadenze determinate in virtù di legge, contratti o convenzioni, nonché le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Comune .

4.  La sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestata nel parere tecnico-amministrativo dal Responsabile del Servizio proponente e risultare specificatamente nel relativo provvedimento.

5.  Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione dal Consiglio Comunale alla data di inizio dell'esercizio finanziario, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio defi