COMUNE DI MAMMOLA

89045 - Provincia di Reggio Calabria

Statuto
(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 27 dicembre 2001)

Indice

Titolo I

 

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

 

Capo I

I principi generali

Art. 1 - Il Comune di Mammola

Art. 2 - Il territorio del Comune

Art. 3 - Stemma, gonfalone e logo del Comune

Art. 4 - Funzioni

Art. 5 - Principi ispiratori e principi dell’attività amministrativa del Comune

Art. 6 - Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

Art. 7 - Autonomia finanziaria ed impositiva

Art. 8 - Azioni programmatorie

 

Capo II

Forme di relazione con altri Enti

 

Art.   9 - Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

Art. 10 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

 

Titolo II

Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

 

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

 

Art. 11 - Istanze, petizioni, proposte

Art. 12 - Referendum

Art. 13 - Pubblicità ed accesso agli atti

Art. 14 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

Art. 15 - Libere forme associative

 

Capo II

Le garanzie - Il Difensore Civico

 

Art. 16 - Ruolo e poteri del Difensore Civico

Art. 17 - Elezione del Difensore Civico

 

 

Titolo III

Organi di governo e loro attività

 

Capo I

Gli Organi di Governo del  Comune

 

Art. 18 - Organi di governo

 

Capo II

Il Consiglio Comunale

 

Sezione I

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

 

Art. 19 - Il Consiglio Comunale

Art. 20 - Competenze del Consiglio Comunale

 

Sezione II

Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

 

Art. 21 - Prima seduta  del Consiglio Comunale e funzionamento

Art. 22 - Consigliere anziano

Art. 23 - Gruppi consiliari

Art. 24 - Commissioni Consiliari

Art. 25 - Garanzie per le minoranze / opposizioni

Art. 26 - Commissione Pari Opportunità

 

Sezione III

Funzionamento del Consiglio Comunale

 

Art. 27 - Articolazione dell’attività del Consiglio

Art. 28 - Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

Art. 29 - Funzionamento del Consiglio

 

Capo III

Il Sindaco

 

Art. 30 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

Art. 31 - Rappresentanza legale

Art. 32 - Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio

Art. 33 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

Art. 34 - Consiglieri del Sindaco

Art. 35 - Mozione di sfiducia e dimissioni

 

Capo IV

La Giunta

 

Art. 36 - Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

Art. 37 - Ruolo e competenze della Giunta

Art. 38 - Funzionamento della Giunta 

Art. 39 - Ruolo e compiti degli Assessori

Art. 40 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca

 

Capo V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

 

Art. 41 - Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

Art. 42 - Diritti di informazione dei Consiglieri

 

Capo VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione

e decadenza degli Amministratori

 

Art. 43 - Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

Art. 44 - Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla

                legge

Art. 45 - Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

 

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

 

Sezione I

Le linee programmatiche

 

Art. 46 - Linee programmatiche per il mandato amministrativo

Art. 47 - Definizione delle linee programmatiche

Art. 48 - Attuazione delle linee programmatiche

Art. 49 - Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche

Art. 50 – Consuntivo dell’attuazione delle linee programmatiche

 

 

Titolo IV

Ordinamento degli Uffici

 

Capo I

Ordinamento degli Uffici

ed assetto organizzativo dell’Amministrazione Comunale

 

Art. 51 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 52 - Elementi generali dell’organizzazione dell’Amministrazione Comunale

 

Capo II

 I ruoli di responsabilità

 

Art. 53 - Incarichi dirigenziali

Art. 54 - Funzione dirigenziale

Art. 55 - Responsabilità dirigenziale

Art. 56 - Direttore Generale

Art. 57 - Segretario  Comunale e Vice Segretario

 

Titolo V

Pubblicità degli atti

Provvedimento degli organi e procedimento

Amministrativo

 

Art. 58 – Albo Pretorio

Art. 59 – Deliberazione degli organi collegiali

Art. 60 - Determinazioni

Art. 61 – Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 62 – Procedimento ad istanza di parte

Art. 63 – Determinazione del contenuto dell’atto

Art. 64 – Obiettivi dell’attività amministrativa

 

Titolo VI

I Servizi Pubblici

 

Art. 65 – Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

Art. 66 – Partecipazione a società

Art. 67 – Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali – L’istituzione

Art. 68 – Nomina dei rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati

               o controllati

 

Titolo VII

Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I

Gli strumenti economico-finanziari del Comune

 

Art. 69 - Risorse economico-finanziarie

Art. 70 - Rapporti finanziari e risorse per l’esercizio di funzioni conferite

Art. 71 - Patrimonio del Comune

Art. 72 - Gli strumenti contabili

Art. 73 - Revisione economico-finanziaria

 

Capo II

Il sistema dei controlli interni

 

Art. 74 - Il sistema dei controlli interni

Art. 75 - Modalità di sviluppo del controllo di gestione

 

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 76 - Revisione dello Statuto conseguente ad innovazioni normative

Art. 77 - Disposizioni abrogative


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

 

Capo I

I principi generali

 

 

Art. 1

Il Comune di  MAMMOLA

 

1. Il Comune di  Mammola, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

 

2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.

 

3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

 

4. Il Comune  concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l’attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

 

Art. 2

Il territorio del Comune

 

1. Il territorio del Comune di Mammola ha una superficie di Kmq. 80,56 ed è delimitato dai confini con  i Comuni di Grotteria, Galatro, Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto, Canolo, Agnana Calabra e Siderno.            

Il Comune di Mammola comprende nel suo territorio le frazioni di Chiusa, Santo Todaro e di  Aspalmo.

 

2. Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono definite dalla Regione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. A fronte di tali possibili modifiche l’Amministrazione Comunale promuove forme di consultazione preliminare della popolazione.

 

3. La sede del Comune è sita in Mammola,  nel Palazzo Municipale denominato “ Ex  Palazzo Gagliardi”; presso di esso hanno sede i principali uffici dell’Amministrazione Comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.

 

 

Art. 3

Stemma, gonfalone e logo del Comune

 

1.  Lo stemma del Comune  è stato concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 1959 (…di argento terrazzato di verde, alla immagine di San Nicodemo al naturale, vestito del saio di nero, nimbato e tenente con la sinistra il pastorale. Ornamenti esteriori da Comune).

 

2. Il gonfalone del Comune è stato concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1959 ed è costituito da “un drappo di colore giallo riccamente ornato di ricami di argento e caricato dallo stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento: COMUNE DI MAMMOLA. Le parti di metallo e  i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali fregiati di argento”.

 

3. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l’Amministrazione in celebrazioni ufficiali.

 

4. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L’utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l’Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.

 

 

Art. 4

Funzioni

 

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

 

2. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e dell’utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

 

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

 

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale.

 

 

Art. 5

Principi ispiratori e principi dell’attività amministrativa del Comune

 

1. Il Comune di Mammola ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.

 

2. Ispira la sua azione  al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati,  operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:

 

a.      sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

 

b.      promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;

 

c.       garantendo (anche attraverso azioni positive) la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;

 

d.      realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e valorizzando  il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell' associazionismo;

 

e.      rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;

 

f.        tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

 

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.

 

4. Il Comune concorre, nell’ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

 

5. Il Comune di Mammola esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall’amministrazione locale.

 

6. L’attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

 

7. Il Comune  informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell’Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

 

Art. 6

Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

 

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

 

2. L’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.

 

3 Lo sviluppo dell’autonomia organizzativa è attuato dall’Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

 

4. L’autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

 

Art. 7

Autonomia finanziaria ed impositiva

 

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

 

2. L’esercizio dell’autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.

 

3. L’esercizio dell’autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore applicabili all’attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia(6).

 

4. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell’efficienza dell’attività amministrativa, l’aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

 

Art. 8

Azioni programmatorie

 

1. Il Comune, nell’ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse Comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.

 

2. Nell’esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune di Mammola assume la programmazione come metodo cui informa la propria azione.

 

Capo II

Forme di relazione con altri Enti

 

Art. 9

Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

 

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.

 

2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

 

Art. 10

Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

 

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri  Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:

a) coordinare e migliorare l’esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;

b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;

c) razionalizzare l’utilizzo degli strumenti di programmazione.

 

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l’esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.

 

3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

 

 

Titolo II

Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

 

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

 

Art. 11

Istanze, petizioni, proposte

 

1.    Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio Comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune di Mammola ne garantisce tempestivo esame e riscontro. 

 

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte.

 

3. Le  istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall’Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.

 

4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti ammi­nistrativi  di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli elettori residenti nel Comune. Esse sono presentate al Sindaco, il quale le trasmette con osservazioni entro dieci giorni al Consiglio, affinché l’organo collegiale ne valuti i contenuti ed adotti i provvedimenti necessari  e conseguenti entro novanta giorni.

 

5. Le istanze,  le petizioni e le proposte  sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico,  con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonché degli  eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini. 

 

Art. 12

Referendum

 

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.

 

2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell’Amministrazione Comunale in materia di politiche sociali e politiche giovanili, interventi di sviluppo economico, interventi per il turismo, politiche per i servizi pubblici locali, interventi per sviluppare l’offerta culturale – aggregativa nel territorio Comunale quando ne facciano richiesta un quarto dei cittadini elettori residenti nel Comune.

 

3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;

b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;

d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

f) gli atti di gestione adottati dai Dirigenti / Responsabili di Servizio;

g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;

h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;

i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

 

4. Dopo l’indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.

 

5. Il referendum diventa improcedibile quando l’Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

 

6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, per la quale la composizione ed il funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.

 

7. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

 

9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

 

Art. 13

Pubblicità ed accesso agli atti

 

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Mammola sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

 

2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dei Responsabile di Servizio  del Comune.

 

3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l’accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

 

4. Il regolamento disciplina comunque l’esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l’accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l’effettività del diritto.

Art. 14

Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

 

1. Il Comune garantisce il diritto all’informazione degli appartenenti alla Comunità Locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.

 

2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgenti le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

 

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso  disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

 

Art. 15

Libere forme associative

 

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l’Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

 

2. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garantire l’espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

 

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

 

4. Le forme di sostegno di cui al