COMUNE DI MAMMOLA
89045 - Provincia
di Reggio Calabria
INDICE
PARTE PRIMA Organizzazione
Capo I° Principi generali
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Indirizzo politico e gestione - Quadro Generale delle Competenze
Art. 4 - Criteri di organizzazione
Art. 5 - Gestione delle risorse umane
Capo II° Articolazione organizzativa
Art. 6 - Assetto strutturale
Art. 7 - Settori
Art. 8 - Unità di progetto, Ufficio Relazioni con il pubblico, Ufficio
per il contenzioso del personale e Sportello unico per le Attività
Produttive
Art. 9 - Servizi
Art. 10 - Uffici
Art. 11 - Uffici in posizione di staff
Art. 12 - Uffici alle dipendenze degli organi politici
Art. 13 - Controllo di gestione
Capo III° Funzioni di direzione
Art. 14 - Segretario Capo
Art. 15 - Vice Segretario
Art. 16 - Direttore generale
Art. 17 - Responsabilità di direzione
Art. 18 - Competenze dei Responsabili di Settore
Art. 19 - Poteri di avocazione e sostituzione
Art. 20 - Incarichi di Responsabile di Settore
Art. 21 - Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile
Art. 22 - Durata e revoca dell'incarico di Responsabile
Art. 23 - Sostituzione del Responsabile
Art. 24 - Proposte - Pareri - Visti
Art. 25 - Determinazioni
Art. 26 - Conferenza dei Responsabili
Capo IV° Collaborazioni professionali esterne
Art. 27 - Contratti a tempo determinato per qualifiche di Responsabile di
settore di alta specializzazione
Art. 28 - Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica
Art. 29 - Conferimento e revoca
Art. 30 - Contenuti del contratto
Art. 31 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità
Art. 32 - Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 33 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazioni pubbliche
Art. 34 - Riassunzione
Art. 35 - Consulenze e Servizi
Capo V° Personale
Art. 36 - Dotazione organica
Art. 37 - Inquadramento
Art. 38 - Piano di assegnazione
Art. 39 - Mansioni e funzioni
Art. 40 - Mansioni superiori
Art. 41 - Mobilità interna
Art. 42 - Responsabilità del personale
Art. 43 - Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi
Art. 44 - Formazione ed aggiornamento
Art. 45 - Orario di servizio ed orario di lavoro
Art. 46 - Ferie, permessi, aspettative
Art. 47 - Part - time
Art. 48 - Incompatibilità
Art. 49 - Disciplina delle relazioni sindacali
Art. 50 - Procedimenti disciplinari
Art. 51 - Collegio arbitrale
Art. 52 - Cessazione del rapporto di lavoro
PARTE SECONDA
Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e
delle modalità concorsuali
Capo I° Norme generali
Art. 53 - Disciplina delle assunzioni e modalità concorsuali
Art. 54 - Procedure selettive veticali e interne
Art. 55 - Criteri di determinazione dei requisiti speciali per l'accesso alle
Procedure selettive interne e modalitàselettive
Art. 56 - Programmazione del fabbisogno di personale
Art. 57 - Concorsi
Art. 58 - Corso-concorso
Art. 59 - Riserva per il personale interno
Art. 60 - Concorsi interni
Art. 61 - Diritto di accesso dei candidati
Capo II° Requisiti per l'ammissione
Art. 62 - Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi
Art. 63 - Requisiti speciali
Art. 64 - Possesso dei requisiti
Art. 65 - Inammissibilità
Capo III° Avvio procedure concorsuali
Art. 66 - Indizione del concorso. Bando
Art. 67 - Diffusione bando di concorso
Art. 68 - Facoltà di proroga o di riapertura dei termini
Art. 69 - Presentazione della domanda
Art. 70 - Contenuto delle domande
Art. 71 - Ammissione dei candidati
Capo IV° Commissione esaminatrice
Art. 72 - Composizione commissione esaminatrice
Art. 73 - Compenso alla commissione esaminatrice
Art. 74 - Norme di funzionamento della Commissione
Capo V° Criteri di valutazione
Art. 75 - Punteggio
Art. 76 - Valutazione dei titoli
Capo VI° Prove concorsuali
Art. 77 - Data delle prove
Art. 78 - Accertamento dell'identità dei candidati
Art. 79 - Durata delle prove
Art. 80 - Pubblicità delle votazioni attribuite
Art. 81 - Tutela persone handicappate
Art. 82 - Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte
Art. 83 - Adempimenti dei candidati e della commissione al termine delle prove
scritte
Art. 84 - Prova pratica
Art. 85 - Ammissione alle prove successive
Art. 86 - Prova orale
Capo VII° Conclusione procedure concorsuali
Art. 87 - Punteggio finale
Art. 88 - Graduatoria del concorso
Art. 89 - Preferenza a parità di merito
Capo VIII° Assunzioni
Art. 90 - Presentazione dei documenti
Art. 91 - Assunzione in servizio
Art. 92 - Verifiche sanitarie
Capo IX° Selezioni
Art. 93 - Assunzioni mediante selezione
Art. 94 - Modalità di svolgimento delle selezioni
Capo X° Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 95 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 96 - Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti-obiettivo
finalizzati
PARTE TERZA Norme transitorie finali
Art. 97 - Norme transitorie per i concorsi
Art. 98 - Abrogazioni
Art. 99 - Pubblicità del regolamento
Art. 100 - Entrata in vigore
PARTE PRIMA
Organizzazione
CAPO I°
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in conformità allo Statuto Comunale, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con i regolamenti di contabilità, di accesso e di individuazione dei responsabili dei procedimenti, definisce i principi dell'organizzazione amministrativa del Comune e disciplina: la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni di responsabilità degli uffici e dei servizi, i metodi di gestione operativa, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.
Art. 2
Finalità
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle
disposizioni dell'art. 97 della Costituzione, deve garantire il buon andamento
e l'imparzialità dell'Amministrazione assicurando economicità,
efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa,
secondo principi di professionalità e responsabilità.
Art. 3
Indirizzo politico e gestione-Quadro Generale delle Competenze
1. Agli organi di direzione politica spettano gli atti di indirizzo e controllo, definizione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite. Essi esercitano poteri di gestione diretta solo nei casi espressamente previsti dalle leggi.
2. Agli organi politici nel rispetto dell'art. 3, del D.Lgs. 80/98, competono
più in particolare:
a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi
anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi
e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni.
3. Gli atti rientranti nella competenza propria del Sindaco. Tali atti, se
comportano l'assunzione di impegni di spesa, - al fine di salvaguardare il
principio della separazione delle competenze tra apparato politico e apparato
burocratico,- sono assunti dal capo dell'Amministrazione con il parere del
Responsabile del servizio finanziario.
4. Oltre alle competenze espressamente previste dalla legge, quali, ad esempio,
l'adozione dei regolamenti sugli uffici e dei servizi, l'approvazione e la
modifica della pianta organica, alla Giunta competono:
a) provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo;
b) riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;
c) approvazione dei progetti preliminari definitivi ed esecutivi;
d) approvazione delle tariffe (nei limiti consentiti dalla legge);
f) conferimento di incarichi professionali "intuitu personae" a
legali e tecnici o regolamentazione per l'affidamento degli stessi;
g) le autorizzazioni a stare in giudizio e la nomina del difensore;
h) l'approvazione di transazioni;
i) l'indirizzo per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, salvo il caso
che siano stati prefissati criteri o parametri obiettivi per la concessione;
j) l'approvazione di programmi e piani finanziari per manifestazioni culturali,
ricreative, sportive e fiere;
k) indirizzi relativi alle spese di rappresentanza;
l) concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia prevista e disciplinata
dall'art. 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e di ogni altro istituto che
prevede ampia valutazione discrezionale dell'ente;
5. Ai responsabili degli uffici e dei servizi compete la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, ivi compresi i poteri di organizzazione delle risorse
umane e strumentali, con annessa responsabilità per il conseguimento
dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.
Art. 4
Criteri di organizzazione
1. L'organizzazione delle strutture e delle attività ha carattere
strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si conforma
ai seguenti criteri:
a) "Articolazione e collegamento" - gli uffici ed i servizi sono
articolati per finzioni omogenee, finali e strumentali o di supporto, e tra
loro collegati anche mediante strumenti informatici e statistici;
b) "Trasparenza" - l'organizzazione deve essere strutturata in modo
da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e
garantire il diritto di accesso ai cittadini agli atti ed ai servizi;
c) " Partecipazione e responsabilità" - l'organizzazione
del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente,
responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il
diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
d) "Flessibilità" - deve essere assicurata ampia flessibilità
nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale,
nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità,
ed inoltre mobilità del personale all'interno ed all'esterno dell'Ente;
e) " Armonizzazione degli orari" - gli orari di servizio, di apertura
degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza
e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli
del lavoro privato. L'orario di lavoro è funzionale all'efficienza
ed all'orario di servizio.
f) "Efficienza, economicità ed efficacia" - l'organizzazione
deve fondarsi su tali metodi operativi e su una costante comparazione tra
l'impiego di risorse finanziarie ed umane e il raggiungimento di specifici
risultati.
2. L'Ente adotta il protocollo informatico ed un sistema automatizzato di
informazione, impegnandosi altresì a realizzare entro i tempi più
brevi una rete di comunicazione interna del tipo INTRANET, così da
facilitare la comunicazione rapida e tempestiva tra tutte le strutture e le
possibilità di accesso. L'Ente utilizza la rete di comunicazione telematica
Internet come strumento di ottimizzazione della propria capacità di
comunicazione esterna e di accesso dei cittadini.
Art. 5
Gestione delle risorse umane
1. L'Ente nella gestione delle risorse umane e nell'ambito della privatizzazione
del rapporto do lavoro:
a) garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità
di trattamento sul lavoro;
b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del
personale;
c) valorizza la capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo
di ciascun dipendente;
d) definisce l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello
di produttività le capacità umane;
e) assicura l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza
e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;
f) individua criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale,
purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro,
a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare
e die dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n° 266.
CAPO II°
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA
Art. 6
Assetto strutturale
1. La struttura organizzativa del Comune è di norma articolata in Settori,
in Servizi ed in uffici di staff. Possono essere altresì costituite
Aree ed unità di Progetto.
2. L'articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze
a vari livelli e per materie omogenee, non costituisce fonte di rigidità
organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve pertanto
essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di
informazioni ed esperienze tra le varie partizioni dell'Ente. In tale ambito
è consentita la più ampia mobilità interna.
Art. 7
Settori
1. I Settori, articolazioni di primo livello, costituiscono le strutture organizzative
di massima dimensione dell'Ente, dotate di complessità organizzativa
con riferimento ai servizi forniti, alle competenze richieste, alla tipologia
della domanda, all'autonomia funzionale. Ai settori sono assegnate risorse
umane adeguate per competenza e professionalità. E sono affidate funzioni
ed attività che esercitano con autonomia gestionale, nell'ambito degli
indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale.
2. I Settori si articolano secondo criteri di funzionalità, tesi al
raggiungimento di precisi risultati, con possibilità di aggregazione
e disaggregazione dinamica in funzione degli obiettivi posti, dell'omogeneità
delle funzioni e dei servizi e della realizzazione del programma amministrativo.
3. La definizione dei Settori è approvata dalla Giunta comunale, per
la durata, di norma, del mandato amministrativo, sentiti il Direttore generale
o, in assenza di tale figura, il Segretario Capo. Analogamente si procede
in caso di variazioni.
Art. 8
Unità di progetto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio per il
contenzioso del personale
1. Possono essere istituite Unità di progetto, quali strutture organizzative
temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici
rientranti nei programmi dell'amministrazione. Per tali Unità dovranno
essere definiti gli obiettivi, le funzioni e le responsabilità, individuato
il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie
e fissati i tempi di realizzazione. Il responsabile può disporre la
convocazione di Conferenze di Servizio interne all'ente per assicurare tempi
certi di conclusione ed il massimo snellimento delle procedure; egli, previa
intesa con il responsabile competente, può disporre l'utilizzazione
di altro personale e l'adozione di tutte le misure organizzative tese a rendere
possibile il raggiungimento dell'obiettivo.
2. La costituzione delle Unità di progetto è disposta dalla
Giunta comunale sentiti il Direttore generale o, in assenza di tale figura,
il Segretario Capo. Analogamente si procede in caso di variazioni.
3. Sono in ogni caso costituite le seguenti unità di progetto: Ufficio
per le relazioni con il Pubblico, Ufficio per il contenzioso del personale.
4. L'Ufficio per le relazioni con il Pubblico garantisce l'accesso dei cittadini
all'attività del comune, nel rispetto dei criteri posti dalle leggi,
dallo Statuto e dal Regolamento. Esso presiede al miglioramento della capacità
di comunicazione dell'ente. Il Responsabile può avvalersi degli strumenti
organizzativi previsti dal comma 1 per la realizzazione degli obiettivi e
delle finalità.
5. L'Ufficio per la gestione del contenzioso con il personale si occupa di
tutte le fasi attinenti a tale tema, in particolare della gestione del tentativo
di conciliazione e della rappresentanza processuale dell'ente. Per questa
fase deve avvalersi, in primo luogo, delle strutture del Ministero dell'Interno
o di convenzioni con altri enti pubblici. L'Ufficio deve, con cadenza periodica,
relazionare la Giunta sull'andamento della propria attività e fornire
specifici elementi di valutazione sulle scelte di arrivare al contenzioso
in sede giurisdizionale, senza utilizzare le procedure di conciliazione preventiva,
e sul rapporto costi-benefici di tale scelta. L'Ufficio è strettamente
coordinato con l'area/ufficio/servizio della gestione del personale e delle
risorse umane; le forme sono definite dal direttore generale o, in mancanza,
del Segretario Generale.
Art. 9
Servizi
1. I Servizi, articolazioni di secondo livello dotate di autonomia operativa
e definite per funzioni omogenee, costituiscono le strutture di minore dimensione
nelle quali può essere suddiviso un Settore, caratterizzate da specifica
competenza di intervento e da prodotti/servizi chiaramente identificabili.
2. La definizione dei Servizi è approvata dalla Giunta comunale, sentiti
il Direttore generale o, in assenza di tale figura, il Segretario Capo ed
il Responsabile del Settore. La definizione dei Servizi può essere
proposta anche dallo stesso responsabile. Analogamente si procede in caso
di variazioni.
3. La costituzione e la variazione di ulteriori articolazioni organizzative,
all'interno del Servizio, è disposta dal Responsabile di Settore, in
attuazione dei programmi e delle direttive degli organi politici, sentito
il Direttore generale o, in assenza di tale figura, il Segretario Capo, secondo
criteri di flessibilità e di razionale suddivisione dei compiti. .
Art. 10
Uffici
1. Il Servizio raggruppa una serie di Uffici la cui attività è
finalizzata a garantire la gestione dell'intervento del Comune nell'ambito
delle materie di competenza. Costituiscono suddivisioni interne ai settori
di natura non rigida e non definitiva ma ridefinibili in ragione dell'evoluzione
delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili. Sono stabiliti e
modificati dalla Giunta Comunale, sentiti il Direttore Generale o il Segretario
Comunale, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato e i Responsabili
dei Settori.
2. Gli uffici sono costituiti in unità operativa per gestire l'intervento
del Comune in specifici ambiti della materia e per garantirne l'esecuzione.
3. In relazione alle esigenze dell'Ente, l'assetto organizzativo può
articolarsi oltre che in strutture permanenti, che attengono a funzioni e
attività di carattere continuativo di competenza del Comune, anche
in strutture temporanee di attività e risorse, con scadenza temporale
definita, finalizzate alla realizzazione di progetti-obiettivo di risultato.
Le strutture di progetto sono unità organizzative istituite per la
realizzazione di obiettivi di rilevante interesse comunale caratterizzati
da unicità , temporaneità e interfunzionalità .
4. I provvedimenti della Giunta Comunale che istituiscono le strutture temporanee
stabiliscono:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
b) le risorse umane, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
c) i tempi di completamento del progetto, che comunque non può essere
di durata superiore ai 12 mesi, prorogabili una sola volta per un periodo
non superiore al 50% della durata iniziale;
d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
e) i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le modalità
di condivisione delle risorse;
f) le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile del progetto.
Art. 11
Uffici in posizione di staff
1. Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere costituiti uffici in posizione di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della struttura.
Art. 12
Uffici alle dipendenze degli organi politici
1. Con deliberazione della Giunta comunale, di norma assunta entro i tre
mesi successivi all'insediamento, possono essere costituiti Uffici, in posizione
di staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco per coadiuvare tale organo
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.
2. A tali Uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune ovvero
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal
Sindaco, tenuto conto del possesso di titoli di studio ed eventuale esperienza
lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni. Il
trattamento economico da corrispondere dovrà esser commisurato a quello
previsto, per analoghe qualifiche, dai vigenti contratti collettivi di lavoro
dei dipendenti degli enti locali, senza possibilità di corrispondere
indennità aggiuntive.
4. I contratti di collaborazione, di durata comunque non superiore a quella
del mandato del Sindaco, saranno risolti di diritto nel caso in cui il Comune
dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque
nel caso di anticipata cessazione del mandato dl Sindaco, dovuta a qualsiasi
causa.
6. Ai responsabili di tali Uffici potrà essere attribuita esclusivamente
la gestione finanziaria delle sole spese proprie di tali uffici o delle spese
di rappresentanza o per partecipazioni a convegni o incontri similari del
Sindaco o degli Assessori.
Art. 13
Controllo di gestione
1. E' istituito, per le finalità di cui all'art. 20 del
D. Lgs. 29/1993, il Servizio di controllo interno, che assolve in particolare
ai compiti di:
· verificare, attraverso valutazioni comparate dei costi e dei rendimenti,
i risultati raggiunti ed il grado di realizzazione dei programmi e progetti
affidati, rispetto agli obiettivi ed agli indirizzi definiti dagli organi
di governo, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
· accertare la efficiente e corretta gestione delle risorse;
· rilevare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività
amministrativa;
· individuare il livello di integrazione tra i diversi servizi e il
grado di adattamento alle mutate condizioni dei vari contesti di intervento;
· riferire periodicamente agli organi di governo sui risultati della
propria attività, sugli ostacoli o irregolarità riscontrate,
proponendo i possibili correttivi;
· porre in essere ogni altro adempimento previsto da normative regolamentari.
2. Tale servizio può essere costituito come organismo autonomo, in
posizione di staff, dotato di un proprio contingente di personale e con un
proprio responsabile, o, in alternativa, le competenze di cui al precedente
comma possono essere assegnate ad uno dei Settori.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il servizio può
acquisire la documentazione amministrativa e richiedere informazioni e relazioni
ai diversi uffici e servizi.
4. Alla direzione del Servizio è preposto un apposito Nucleo di valutazione
composto dal Direttore generale o, in assenza di tale figura, dal Segretario
Capo, con funzioni di presidente, e da due o tre consulenti esterni esperti
di tecniche di gestione e valutazione del personale.
5. Il Nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta
comunale, che determina altresì la quantificazione del compenso da
corrispondere. La durata del Nucleo non può esser comunque superiore
a quella del mandato del Sindaco.
6. Il Nucleo ha competenza in merito alla valutazione dell'attività
svolta e dei risultati raggiunti dai responsabili dell'Ente ed opera in piena
autonomia, rispondendo direttamente agli organo politici.
7. Al Nucleo di valutazione può essere anche affidata la verifica delle
modalità di utilizzo degli incentivi alla produttività erogati
al personale dell'Ente.
8. Al Nucleo di valutazione, sono riferite entro tempi brevissimi, tutte le
deliberazioni e le determinazioni adottate ed esso ha accesso pieno al sistema
informativi automatizzato interno, salvi i limiti posti dalle norme a tutela
della privacy.
9. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito anche a livello comprensoriale,
mediante accordo tra più Comuni e/o la Comunità Montana. In
tale ipotesi, saranno nominati a livello comprensoriale solo i componenti
esterni, mentre la Presidenza del Nucleo di Valutazione, in ogni singolo Comune
è affidata al Direttore Generale o, in mancanza, al Segretario Comunale.
Con apposita delibera della Giunta dei singoli Comuni aderenti sarà
approvata la Convenzione che disciplina il servizio e ripartisce le spese.
CAPO III°
FUNZIONI DI DIREZIONE
Art. 14
Segretario Capo
1. Il Segretario Comunale, dirigente pubblico dipendente dell'apposita Agenzia
prevista dall'art. 102 del Decr. Leg. 18 agosto 2000, n° 267, è
nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità
stabilite dalla legge.
2. Oltre all'attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi politici del comune in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, il Segretario Capo
è titolare, in particolare, delle seguenti funzioni e competenze:
· partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
· sottoscrive, insieme al Presidente, le deliberazioni adottate dagli
Organi collegiali dell'ente e ne rilascia attestazione di esecutività;
· roga i contratti nei quali il comune è parte ed autentica
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
· emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione
di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
· esprime pareri, su richiesta degli organi politici, in merito alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti;
· sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne
coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il Direttore generale;
· adotta gli atti di amministrazione e gestione concernetti i responsabili,
qualora non sia stato nominato il Direttore generale;
· convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili, qualora non sia
stato nominato il Direttore generale;
· definisce, sentita la Conferenza dei Dirigenti, eventuali conflitti
di competenza tra i vari Settori;
· può presiedere le commissioni di concorso per la copertura
di posti apicali di ruolo;
· può presiedere il Nucleo di valutazione;
· può formulare rilievi ai Responsabili in merito ad atti posti
in essere dagli stessi, circa eventuali profili di illegittimità o
di non conformità ai programmi ed agli obiettivi definiti dall'amministrazione,
o in merito a situazioni di inerzia, con invito a provvedere;
· esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, da regolamenti
o conferite dal Sindaco, ivi compresa la responsabilità di uffici,
servizi ed aree.
3. Al Segretario Capo possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di
Direttore generale, qualora tale figura non sia stata nominata a livello comprensoriale
ai sensi del 3° comma dell'art. 108 del Decr. Leg. 267/2000. Compete alla
Giunta, in tal caso, fissare il compenso aggiuntivo spettante, fatta salva
l'eventuale nuova disciplina che potrà essere introdotta, al riguardo,
dai contratti di lavoro.
4. Il Comune stipula polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia
conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria del Segretario Capo, ivi
compresa l'assistenza legale e rimborsa le spese legali, per fatti inerenti
le funzioni di ufficio, in procedimenti conclusi con l' assoluzione.
Art. 15
Vice Segretario
1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle
sue funzioni. In caso di vacanza del posto, di assenza, anche breve, o impedimento
del Segretario, lo sostituisce nelle funzioni.
2. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Sindaco, con incarico
a tempo determinato, ad un un responsabile apicale in possesso del titolo
di studio richiesto per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Normalmente
tale incarico è cumulato con quello di direzione di un settore dell'Ente.
Art. 16
Direttore Generale
1. Il Sindaco può conferire le funzioni un Direttore generale al Segretario
Capo.
2. Il Direttore esercita le competenze previste per legge ed in particolare:
· dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli
organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti avvalendosi
dei Responsabili dei Settori;
· sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni
dei Responsabili, coordinandone l'attività;
· predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo
di gestione;
· predispone il piano esecutivo di gestione, da sottoporre all'approvazione
della Giunta;
· formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale;
· promuove l'introduzione di metodologie e tecniche di gestione , misurazione
ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa;
· adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i Responsabili;
· convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili;
· può, per particolari motivi di necessità e di urgenza,
da indicare espressamente nel provvedimento, avocare gli atti di competenza
dei Responsabili dei Settori o Servizi, in caso di inadempienza da parte di
quest'ultimi;
· può formulare rilievi ai Dirigenti in merito ad atti posti
in essere dagli stessi, circa eventuali profili di illegittimità o
di non conformità ai programmi ed agli obiettivi definiti dall'amministrazione,
o in merito a situazioni di inerzia, con invito a provvedere;
· può presiedere il Nucleo di valutazione;
· presiede le Commissioni dei concorsi per la copertura dei posti apicali
previsti dalla dotazione organica;
· esercita ogni altra competenza prevista dal presente regolamento,
dalla legge, o conferita da Sindaco.
5. Il Direttore generale, stante la natura fiduciaria del rapporto, può
essere sollevato dall'incarico mediante revoca o risoluzione di contratto,
con motivato provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta,
nei casi seguenti:
· per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli Organi
politici;
· per la inosservanza delle direttive del Sindaco e della Giunta;
· per fatti e situazioni che possono essere di grave pregiudizio alla
funzionalità ed alla efficienza complessiva dell'attività amministrativa.
Art. 17
Responsabilità di direzione
1. Il Responsabile di Settore risponde nei confronti degli organi di direzione
politica e del Direttore Generale, se nominato, dell'attività svolta
ed in particolare:
· del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi
e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
· dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica
ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento
dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione
del personale;
· della funzionalità delle articolazioni organizzative cui è
preposto e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali
assegnate;
· della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli
atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
· del buon andamento e della economicità della gestione.
Art. 18
Competenza del Responsabile di Settore
Spettano ai Responsabile di Settore, secondo le modalità stabilite
dal presente regolamento e limitatamente alle articolazioni organizzative
loro affidate, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano
l'Ente verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino
ad altri organi; ed in particolare:
a) la presidenza delle commissioni delle gare d'appalto e dei concorsi per
la copertura dei posti del Settore di competenza, escluso i posti apicali;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa, con la sola eccezione degli atti riservati agli organi di governo
dell'Ente da disposizioni legislative o regolamentari;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente
cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
l'attribuzione di trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti
collettivi;
f) i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e
di conoscenza;
h) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 53, comma 1°, della legge
8 giugno 1990, n. 142, sulle proposte di deliberazione;
i) l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi
dell'Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti
di natura programmatoria;
j) l'emanazione di ordinanze in attuazione di disposizioni legislative o regolamentari,
con esclusione di quelle contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco
ai sensi dell'articolo; 54 del Decr. Leg. 18 agosto 2000, n° 267;
k) la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresa l'adozione
del provvedimento finale; tale responsabilità può essere attribuita
dal dirigente, ferma restando la personale responsabilità "in
eligendo" ed "in vigilando", ad idoneo personale della propria
articolazione organizzativa;
l) la distribuzione delle risorse umane e tecniche assegnate alle strutture
organizzative cui è preposto;
m) la responsabilità dei procedimenti disciplinari, secondo quanto
indicato nel successivo articolo 50;
n) l'informazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali su ogni
materia prevista dalle vigenti disposizioni.
o) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
p) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
base a questi delegati dal Sindaco.
2. I Responsabili predispongono piani di lavoro in cui sono operativamente
tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi programmatici stabiliti
dagli organi di governo dell'Ente. Tali piani costituiscono la base per la
costruzione del piano esecutivo di gestione e, per la parte approvata, punto
di riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità
e dei trattamenti economici accessori.
Art. 19
Poteri di avocazione e sostituzione
1. I Responsabili, nell'ambito della struttura cui sono preposti, possono
avocare a se l'adozione di singoli atti attribuiti alla competenza di altri
dipendenti.
2. Nell'esercizio della propria attività di vigilanza e salvi i diritti
dei terzi, i Responsabili devono inoltre curare che siano tempestivamente
ritirati quegli atti o rimossi quegli effetti, adottati o conseguenti all'azione
commissiva od omissiva dei dipendenti affidati alla loro direzione, che essi
autonomamente riconoscano viziati ed inopportuni. Nell'esercizio di tale attività
i Responsabili possono e, in caso di inerzia od altro fatto impeditivo, devono
sostituirsi al dipendente originariamente preposto ad adottarla.
3. Nel caso di inerzia di un Responsabile di Settore, il Sindaco può
incaricare il Segretario Capo o altro Responsabile di Settore a sostituirsi
al responsabile omissivo.
4. Il Direttore Generale può, per particolari motivi di necessità
e di urgenza, da indicare espressamente nel provvedimento, avocare gli atti
di competenza dei Responsabili dei Settori o Servizi, in caso di inadempienza
da parte di quest'ultimi;
Art. 20
Incarichi di Responsabile di Settore
1. L'assegnazione degli incarichi di Responsabile di Settore è temporanea
e revocabile ed è, di regola, prevista per la durata del mandato amministrativo.
2. Gli incarichi di direzione sono attribuiti dal Sindaco ai Responsabili
di ruolo ovvero a personale assunto con contratto a tempo determinato, in
possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge, di regolamento e contrattuali.
3. L'affidamento degli incarichi di direzione tiene conto della effettiva
attitudine e capacità professionale e manageriale, in rapporto alle
indicazioni programmatiche, nonché della valutazione dei risultati
ottenuti.
4. Gli incarichi di responsabile possono riguardare:
a) la direzione di una articolazione organizzativa di massima dimensione:
Settore o Unità di Progetto con la connessa responsabilità di
coordinamento, e assegnata ad uno dei Responsabile di Settore, in aggiunta
a tale incarico;
b) incarichi particolari di studio, ricerca, ispezione, consulenza o progettazione.
5. Il Comune stipula polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia
conflitto d'interessi, per la tutela giudiziaria, la responsabilità
amministrativa e contabile, in assenza di dolo o colpa grave del dipendente.
Per il patrocinio legale trovano applicazioni le norme del C.C.N.L.
Art. 21
Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile
1. Gli incarichi di responsabile dei Settori sono conferiti dal Sindaco con
provvedimento motivato, sentito il Direttore generale o, in assenza di tale
figura, il Segretario generale, secondo criteri di professionalità
in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione a
dipendenti della Categoria D presente in questo Ente, tenendo conto di quanto
disposto del 3° comma dell'art. 11 del nuovo Ordinamento Professionale
del personale degli Enti Locali.
2. L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata
alle funzioni, della effettiva attitudine e capacità professionale,
nonché della valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere
da precedenti assegnazioni di funzione di direzione, anche a seguito di concorsi.
3. Il provvedimento di nomina può anche indicare l'incaricato per la
sostituzione del Responsabili in caso di assenza o impedimento temporaneo.
In caso di mancata indicazione il Responsabile del Procedimento individua
con proprio provvedimento il dipendente che lo dovrà sostituire durante
la sua assenza.
Art. 22
Durata e revoca dell'incarico di Responsabile
1. L'incarico di responsabile è conferito a tempo determinato, di durata
comunque non superiore ad un anno prorogabile automaticamente, salvo che entro
il mese di gennaio il Sindaco non provveda alla revoca espressa o al conferimento
delle funzioni ad altro dipendente. In ogni caso l'incarico cesserà
al termine del mandato elettivo del Sindaco.
2. l'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza,
fino a quando non intervenga la revoca o una nuova nomina.
3. L'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del
Sindaco:
a) per inosservanza delle direttive del Sindaco;
b) per inosservanza delle direttive dell'Assessore di riferimento;
c) per inosservanza delle direttive del Segretario Capo e/o Direttore Generale;
d) per assenza continuata - per qualsiasi motivo - superiore a sei mesi;;
e) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, al termine
di ciascun anno finanziario;
f) per responsabilità grave o reiterata,
g) negli altri casi disciplinati dal D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni
e dal contratto di lavoro o in caso di sanzioni disciplinari previsti dalla
stesso contratto.
4. L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato
per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.
Art. 23
Sostituzione del Responsabile
1. La responsabilità direzione, in caso di vacanza o di assenza prolungata
del titolare, può essere assegnata, dal Sindaco, "ad interim",
per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro Responsabile
di Settore o altro dipendente ritenuto idoneo,con l'osservanza delle condizioni
e modalità previste dalla normativa vigente in materia..
2. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei Responsabili
secondo le modalità previste dal precedente comma, né sia stato
stipulato apposito contratto a tempo determinato, le funzioni potranno essere
svolte dal Direttore generale o, in assenza di tale figura, dal Segretario
generale.
Art. 24
Proposte, Pareri e Visto
1. Le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta
Comunale, devono essere predisposte dal Responsabile del Settore o Servizio,
secondo le direttive e gli indirizzi del Sindaco, dell'Assessore, del Direttore
Generale e del Segretario Capo.
2. Sulle proposte vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decr. Leg. 18 agosto 2000, n° 267,
a cura del responsabile proponente.
3. Le deliberazioni, successivamente alla loro adozione, pubblicazione ed
esecutività, verranno trasmesse al responsabile del settore o servizio
che ne dovrà curare l'esecuzione.
4. I pareri di regolarità tecnica e contabile dovranno essere resi
entro tre giorni dalla richiesta. Nei casi di motivata urgenza, tali pareri
dovranno essere resi entro ventiquattro ore dalla richiesta.
5. Gli stessi termini previsti dal precedente comma si applicano per i visti
di regolarità contabile sulle determine.
6. I termini di cui al precedente quarto comma si applicano anche per i pareri
del Revisore dei Conti.
7. Qualora i pareri o visti, di cui ai precedenti comma 2,3,4 e 5, vengono
ritardati o omessi senza giustificato motivo, si attiva il procedimento disciplinare
nei confronti del soggetto inadempiente.
Art. 25
Determine
1. Gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Segretario
comunale, del Direttore generale, e dei Responsabili dei Settori sono formalizzati
in determinazioni.
2. Le determinazioni devono contenere tutti gli elementi formali e sostanziali
caratterizzanti il provvedimento amministrativo. Esse devono essere, pertanto,
costituite da una parte recante la motivazione e da una parte recante il dispositivo,
che sia conseguente alla motivazione e chiaramente formulato sia per quanto
concerne il contenuto dell'atto sia per quanto riguarda l'eventuale parte
finanziaria.
3. La determina deve contenere, inoltre:
n l'Intestazione del Comune e della provincia di appartenenza;
n l'indicazione del settore competente;
n il numero progressivo annuale per settore;
n la data di adozione;
n il numero progressivo generale delle determine;
n la sottoscrizione del responsabile.
4. Ogni settore deve tenere un "Registro delle Determine" dove devono
essere annotate, progressivamente, tutte le determine.
5. Nell'Ufficio di Segreteria del Comune è tenuto il "Registro
Generale delle Determine" dove vengono annotate, nell'ordine progressivo
in cui pervengono, le determine che provengono dai vari settori.
6. Le determine sono immediatamente esecutive.
Qualora la determina comporti l'assunzione di un impegno di spesa dev'essere
trasmessa al servizio finanziario e diventa esecutiva con l'apposizione del
"Visto di Regolarità Contabile", attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario. Il visto di
regolarità contabile dev'essere apposto, con le modalità indicate
dal Regolamento di Contabilità, in tempi brevissimi e comunque entro
tre giorni dalla richiesta.
7. Le determine vengono affisse in copia, all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi a cura dell'Ufficio di Segreteria. Contestualmente
all'affissione copia del Provvedimento viene trasmesso al Sindaco, al Segretario
Capo ed ai Responsabili dei servizi che, eventualmente, ne devono curare l'esecuzione.
L'originale è conservato nella raccolta del Settore che ha prodotto
l'atto, unitamente al fascicolo della pratica oggetto della determina.
8. Nel caso di assenza del responsabile del settore le funzioni potranno esse
conferiti dal Sindaco, ad interim, ad altro capo settore o al Segretario Capo.
9. Per la visione e il rilascio di copie delle determine si applicano le norme
vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa previste dall'apposito
regolamento.
Art. 26
Conferenza dei Responsabili
1. Per il coordinamento generale ed il raccordo delle funzioni dirigenziali
è costituita la Conferenza dei Responsabili dei Settori e dei Servizi,
composta da tutti i Responsabili di Settori e Servizi dell'Ente, a tempo indeterminato
o determinato.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Direttore generale o,
in assenza di tale figura, dal Segretario Capo.
3. La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto
organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale.
4. In particolare la Conferenza:
· Verifica l'attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza
dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli
organi di governo.
· Decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più
articolazioni della struttura.
· Propone l'introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare
l'organizzazione del lavoro.
· Esprime valutazioni in merito a problematiche di carattere generale
riguardanti il personale ed i servizi.
· Può rilasciare pareri consultivi in relazione all'azione e
modificazione di norme statuarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia
di organizzazione.
· Esamina ed esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo
ad essa demandata da regolamenti comunali, ovvero su richiesta degli organi
di governo dell'Ente o su iniziativa del Presidente.
5. La convocazione della Conferenza è disposta dal Presidente con cadenza
almeno mensile, nonché qualora, di propria iniziativa o su richiesta
dei componenti, ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta del Sindaco.
In questo ultimo caso alla Conferenza può partecipare anche la Giunta
divenendo così uno.
6. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno, che è
in ogni caso inviato anche al Sindaco ed agli Assessori, i quali possono prendere
parte alla Conferenza stessa. In tal caso la Conferenza opera quale strumento
di raccordo e di confronto tra organo di governo dell'ente e dirigenza.
7. Alle riunioni della Conferenza può partecipare, senza diritto di
voto, ogni persona che la Conferenza stessa ritenga di invitare.
8. I lavori della Conferenza sono improntati al principio dell'informalità
e della ricerca di ogni più opportunità metodologica dialettica
che risulti concretamente consona all'assolvimento delle sue funzioni. La
Conferenza può in ogni caso disciplinare il proprio funzionamento interno.
Dei lavori della Conferenza viene redatto un sintetico verbale, a cura di
un dipendente comunale, appositamente designato dal Presidente.
CAPO IV°
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE
Art. 27
Contratti a tempo determinato per qualifiche di Responsabile di Settore o
di alta specializzazione
1. L'Amministrazione comunale, in attuazione della previsione statuaria, può
ricoprire con personale esterno i posti di qualifica di Responsabile di settore
o di alta specializzazione, in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto
a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata
deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L'incarico è conferito dal Sindaco con provvedimento motivato a
seguito di procedura che comprende la pubblicazione di apposito bando contenente
l'indicazione del posto da ricoprire, il trattamento economico spettante,
i requisiti culturali e professionali richiesti ed il termine per la presentazione
delle domande. La scelta è effettuata, tra i soggetti in possesso dei
requisiti richiesti, in base al curriculum prodotto ed alla connessa adeguata
documentazione.
3. La durata del contratto, rapportata alle particolari esigenze che hanno
motivato l'assunzione, non può comunque superare quella del mandato
del Sindaco ed è rinnovabile con un provvedimento espresso.
4. I contenuti del contratto sono quelli indicati dal successivo articolo
30, in quanto compatibili.
Art. 28
Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica
1. L'Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica,
sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili
nel bilancio, contratti a tempo determinato per Responsabile di Settore e
alte specializzazioni, purché in assenza di analoga professionalità
interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica
dell'area direttiva dell'Ente, con il minimo di una unità.
2. Il contratto determina la durata dell'incarico, che comunque non può
superare la durata del mandato del Sindaco. Il trattamento economico da corrispondere,
equivale a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della
Giunta, da una indennità ad personam. Questa è commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali.
3. Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge
(dichiarazione di dissesto o accertata condizione di defecit strutturale),
nonché con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta,
per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'atto finale di
risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E' comunque fatta
salva l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente.
Art. 29
Conferimento e revoca
1. L'incarico di cui all'articolo precedente è conferito dal Sindaco
con provvedimento motivato a persone dotate di adeguata professionalità
ed in possesso dei requisiti relativi al titolo di studio ed all'eventuale
abilitazione previsti per l'accesso alla qualifica, a seguito di procedura
che comprende la pubblicazione di apposito bando contenente l'indicazione
dell'incarico da conferire, il corrispettivo spettante, i requisiti culturali
e professionali richiesti ed il termine per la presentazione delle domande.
La scelta è effettuata, tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti,
in base al curriculum prodotto ed alla connessa adeguata documentazione.
2. L'incarico può essere revocato secondo le procedure e modalità
previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite
dagli organi politici, con corresponsione di eventuale indennizzo.
Art. 30
Contenuti del contratto
1. Il contratto deve in particolare disciplinare:
a) l'oggetto dell'incarico;
b) il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle
stesse;
c) gli obiettivi da perseguire;
d) l'ammontare del compenso;
e) l'inizio e la durata dell'incarico;
f) i casi di risoluzione del contratto, ivi compreso quello relativo al mancato
raggiungimento degli obiettivi, e le modalità di determinazione dell'eventuale
risarcimento all'ente;
g) la revoca dell'incarico e le modalità di determinazione dell'eventuale
indennizzo;
h) i casi di responsabilità civile e contabile;
i) l'obbligo della riservatezza;
j) le eventuali incompatibilità con l'incarico ricoperto.
Art. 31
Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità
1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei
programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'Ente figure
dotate di particolari ed elevate competenze tecniche-professionali, è
possibile, stipulando apposite convenzioni, il ricorso a collaborazioni esterne
ad alto contenuto di professionalità, documentate da idoneo curriculum.
2. A dette convenzioni si applicano i criterio e le procedure previste nei
precedenti articoli. L'incarico è conferito con provvedimento motivato
del Sindaco a persona idonea. La durata commisurata al raggiungimento dell'obiettivo
non potrà comunque superare la durata del mandato del Sindaco.
Art. 32
Collaborazioni coordinate e continuative
1. L'Ente può conferire, per esigenze alle quali non possa far fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, 6° comma, del D. Lgs. n. 29/93.
Art. 33
Conferimento di incarichi a dipendenti da Amministrazioni pubbliche
1. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni
Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti
articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Per detti incarichi devono essere osservate le vigenti disposizioni normative,
concernenti la comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dell'incarico
affidato e al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'incarico affidato
e degli emolumenti corrisposti.
Art. 34
Riassunzione
1. Il rapporto di impiego del dipendente comunale che stipuli un contratto
ai sensi degli articoli precedenti, con altra amministrazione, è risolto
di diritto dalla data di decorrenza del contratto stesso. Alla cessazione
di tale rapporto, la Giunta comunale, sentito il Direttore generale o, in
assenza di tale figura, il Segretario Capo, può disporre in merito
alla riassunzione del dipendente, su richiesta dell'interessato, previa verifica
della vacanza del posto in organico, entro i termini previsti dalle vigenti
disposizioni normative.
Art. 35
Consulenze e Servizi
1. Al fine di favorire l'innovazione organizzativa e di realizzare economie,
possono essere stipulate convenzioni, con altre amministrazioni pubbliche
o con soggetti privati, dirette a fornire, a titolo oneroso mediante proprio
personale, dirigenziale e non, consulenze o servizi.
CAPO V°
PERSONALE
Art. 36
Dotazione organica
1. La dotazione organica generale del Comune individua il numero complessivo
dei posti di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai
sistemi di inquadramento contrattuale vigenti. Essa è formulata ed
aggiornata, con cadenza almeno triennale o comunque quando se ne presenti
al necessità, in relazione al programma triennale delle assunzioni.
2. L'approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono
disposte, dalla Giunta comunale, sentito il Direttore generale o, in assenza
di tale figura, il Segretario Capo, nel rispetto delle compatibilità
economiche e previa informazione alle rappresentanze sindacali.
Art. 37
Inquadramento
1. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro secondo le previsioni della dotazione organica.
2. L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità
e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata
posizione nell'organizzazione del Comune, né tanto meno l'automatico
affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero
una posizione gerarchicamente sovraordinata.
Art. 38
Piano di assegnazione
1. La Giunta, su proposta del Direttore generale e sentito il Segretario Capo,
assegna i contingenti di personale alle articolazioni di massima dimensione
della struttura. L'assegnazione dei contingenti è verificata, ed eventualmente
modificata, almeno annualmente, in sede di approvazione del piano esecutivo
di gestione (P.E.G.).
2. Il Responsabile preposto a ciascuna articolazione assegna, nell'ambito
della stessa, le unità di personale alle singole posizioni di lavoro,
nel rispetto dell'inquadramento contrattuale, sulla base delle mutevoli esigenze
connesse con l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione, per assicurare
la piena funzionalità degli uffici e dei servizi.
3. L'assegnazione non esclude peraltro l'utilizzazione del dipendente per
gruppi di lavoro intra ed intersettoriali che vengano costituiti, secondo
criteri di flessibilità per la realizzazione di specifici obiettivi.
4. Nelle procedure di assegnazione, o comunque prima dell'assegnazione del
personale di nuova assunzione, è possibile tener conto di eventuali
richieste del personale dipendente.
5. Il piano di assegnazione, documento di ricognizione e programmazione, è
costituito dalla schematica rappresentazione della distribuzione del personale
assegnato alle varie articolazioni della struttura del Comune. Tale documento
tiene conto altresì delle variazioni dovute a processi di mobilità,
interna ed esterna.
Art. 39
Mansioni e Funzioni
1. Il dipendente esercita le mansioni proprie della figura professionale di
inquadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto
individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne.
Tra le mansioni del dipendente rientrano comunque quelle attinenti allo svolgimento
dei compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi del
lavoro.
2. Il dipendente può essere adibito a svolgere attività non
prevalenti della qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento
ovvero, occasionalmente a compiti e mansioni di qualifica inferiore, senza
che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico.
3. Ciascun dipendente deve provvedere a tenere rapporti diretti necessari
per l'esecuzione della propria attività anche con operatori appartenenti
ad unità organizzative di altri settori. E' responsabile della qualità
del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione e dell'utilizzo ottimale delle
risorse presenti nella sfera in cui svolge l'attività.
4. Il Dipendente partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali
della gestione e garantisce agli altri lavoratori la propria costante collaborazione.
Art. 40
Mansioni superiori
1. Il dipendente, per obiettive necessità di servizio, può essere
adibito a svolgere mansioni superiori con incarico a tempo determinato, secondo
le previsioni di legge.
2. L'esercizio di mansioni superiori non determina il diritto all'inquadramento
nella qualifica funzionale superiore.
3. Per lo svolgimento di mansioni superiori, e limitatamente al periodo di
espletamento dell'incarico, è riconosciuto il diritto al trattamento
economico corrispondente all'attività svolta.
4. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori è disposta dal Responsabile
del Settore competente, con propria determinazione, secondo criteri di professionalità
e di rotazione.
Art. 41
Mobilità interna
1. La mobilità del personale all'interno dell'Ente, quale strumento
di carattere organizzativo, risponde a criteri di flessibilità, competenza
e professionalità. Deve tendere ad assicurare il raggiungimento degli
obiettivi programmati dall'amministrazione in relazione ai servizi svolti
dall'Ente ed alle esigenze di operatività. E' connessa a percorsi di
aggiornamento e formazione del personale e rappresenta momento di crescita
professionale dei lavoratori.
2. La mobilità interna comporta la modifica della figura professionale
del dipendente nel rispetto delle previsioni della dotazione organica. Costituisce
criterio di priorità per la copertura dei posti previsti nel piano
occupazionale ed è attuata, sulla base delle richieste dei dipendenti
stessi, tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia.
Art. 42
Responsabilità del personale
1. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde
direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza
dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge,
di contratto e di regolamento.
Art. 43
Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi
1. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto
contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire
e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei
servizi.
2. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità
dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono
elementi di valutazione da parte dei Responsabili.
Art. 44
Formazione e aggiornamento
1. L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione
delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare
il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
A tal fine programma e favorisce la formazione e l'aggiornamento dl personale.
Art. 45
Orario di servizio ed orario di lavoro
1. Il Sindaco, sentito il Direttore generale o, in assenza di tale figura,
il Segretario comunale, emana direttive generali in materia di orario di servizio,
articolazione dell'orario di lavoro e orario di apertura al pubblico degli
uffici, nonché individua gli uffici ed i servizi da escludere dall'articolazione
dell'orario in cinque giorni lavorativi.
2. I Responsabili, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco e nel rispetto
delle disposizioni del contratto di lavoro, determinano per le strutture alle
quali sono proposte, l'orario dei servizi, l'articolazione dell'orario di
lavoro e l'orario di apertura al pubblico degli uffici.
3. Eventuali esigenze di coordinamento sono assicurate in sede di Conferenza
dei Responsabili.
Art. 46
Ferie, permessi, aspettative
1.Compete ai Responsabili, nell'ambito delle strutture cui sono preposti,
la concessione di ferie previste dalle vigenti norme contrattuali, secondo
l'apposita pianificazione, di permessi retribuiti, di permessi brevi, nonché
di disporre le modalità dei relativi recuperi.
2. Il personale dipendente può sospendere il rapporto di lavoro per
una delle cause indicate nel titolo secondo delle code contrattuali al C.C.N.L.
1998-2000, e con le modalità in esso indicate.
3. Il Responsabile preposto al Settore personale è competente in materia
di assenze di cui al precedente secondo comma.
3. Per i Responsabili provvede direttamente il Direttore generale o, in assenza
di tale figura, il Segretario Capo.
Art. 47
Part - time
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli articoli
4, 5 e 6 delle Code Contrattuali al C.C.N.L. 1998-2000, non è ammesso
per le posizioni apicali.
Art. 48
Incompatibilità
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, non è consentito
ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato,
autonomo, o di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa,
ivi compreso il presente regolamento, consentano il rilascio di specifica
autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art.
58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, sentito il
Segretario o il Direttore, se nominato, e il Responsabile del servizio competente,
quando:
- costituisca motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'ente;
- sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- non interferisca e non sia pregiudizievole all'ordinaria attività
svolta nell'ente;
- non sia in contrasto con gli interessi dell'ente stesso;
- non riguardi attività professionale diretta o indiretta di consulenza
a privati in campo fiscale, commerciale ed edilizio nelle materie di competenza
del Comune dove il dipendente presta servizio.
3. Non sono soggette ad autorizzazione le attività rese a titolo gratuito
presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale
senza scopo di lucro.
4. L'autorizzazione di cui al comma precedente nei confronti del Segretario
comunale è rilasciata dal Sindaco.
5. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione
deve permanere per tutto il periodo in cui è svolta tale attività,
pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
6. Il Responsabile dell'Ufficio personale è tenuto a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo con le modalità
previste dall'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
7. Il servizio ispettivo, previsto dal comma 62 dell'art. 1 della Legge 23
dicembre 1996, n. 662, è affidato al Responsabile del servizio del
personale.
Art. 49
Disciplina delle relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali sono disciplinati dal Titolo Secondo del C.C.N.L.
1998-2000.
2. All'interno dell'Ente la responsabilità delle relazioni sindacali
è affidata ai singoli Responsabili per le materie e gli istituti di
loro competenza, nel rispetto e per l'attuazione degli accordi di comparto
e decentrati.
3. La delegazione di parte pubblica è composta dal Direttore generale
o, se questi non sia stato nominato, dal Segretario comunale e dai Responsabili
di Settore. Tale delegazione è nominata dalla Giunta comunale, sentita
la Conferenza dei Responsabili.
Art. 50
Procedimenti disciplinari
1. Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva,
che determini i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura
per l'applicazione delle stesse.
2. La responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata
al dirigente preposto al Settore competente per il personale. Allo stesso
pertanto compete di contestare l'addebito, d'ufficio o su segnalazione, di
istruire il procedimento e di applicare la relativa sanzione.
3. Quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale o la censura
provvede direttamente il singolo Responsabili, dandone comunicazione al Settore
personale.
Art. 51
Collegio arbitrale
1. La giunta comunale designa ogni 4 anni i 10 rappresentanti dell'amministrazione
tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale,
di idonee conoscenze giuridiche e di doti di imparzialità e indipendenza.
I 10 rappresentanti dei dipendenti sono eletti a scrutinio segreto ogni 4
anni da tutti i dipendenti in servizio presso l'ente.
2. Per estrazione vengono costituiti 5 collegi arbitrali composti da due rappresentanti
dell'amministrazione e da due rappresentanti dei dipendenti che di comune
accordo indicano il presidente esterno all'amministrazione di provata esperienza
ed indipendenza. I singoli ricorsi vengono attribuiti ai collegi per estrazione.
3. La Giunta determina il gettone di presenza da attribuire per le sedute
dei collegi.
4. Qualora il ricorso presentato al collegio sia dallo stesso ritenuto inammissibile
ovvero del tutto strumentale, le spese di funzionamento del collegio stesso
sono interamente a carico del ricorrente.
Art. 52
Cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei
casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro, è disposta d'ufficio
dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età,
ovvero al compimento del 40° anno di servizio.
2. Nel caso di mancato raggiungimento dell'anzianità massima di servizio,
di cui al precedente comma, il dipendente può richiedere l'ulteriore
permanenza in servizio per un periodo massimo di due anni, non prorogabile
né successivamente modificabile, con apposita richiesta da presentare,
a pena di decadenza, almeno un mese prima del compimento dell'anzianità
massima di servizio.
3. Agli adempimenti di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale
con proprio atto deliberativo.
PARTE SECONDA
Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e
delle modalità concorsuali
CAPO I°
NORME GENERALI
Art. 53
Disciplina delle assunzioni e modalità concorsuali
1. L'assunzione dei dipendenti a tempo indeterminato o determinato, pieno
o parziale, nei profili delle qualifiche funzionali previste nella dotazione
organica dell'Ente avviene:
a) per concorso pubblico, salvo quanto previsto dal successivo articolo 58;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste delle categorie protette
(L. 2.4.1968 n. 482 e legge 12 marzo 1999, n° 68).
d) con l'attivazione delle procedure selettive per la progressione verticale
finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore,
nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che
non siano stati destinati all'accesso esterno;
e) mediante procedure selettive interne per la copertura di posti vacanti
dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente
dall'interno;
2. Il concorso pubblico è aperto a tutti ed è svolto: per esami,
per titoli ed esami, per corso-concorso, per selezione, mediante prove a contenuto
teorico e/o pratico volte all'accertamento della professionalità richiesta
dalla figura professionale della qualifica, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
3. In previsione di un elevato numero di partecipanti o qualora lo richiedano
le particolari circostanze, può essere stabilito un procedimento di
preselezione dei concorrenti mediante domande a risposta multipla, prove attitudinali
o graduatoria per titoli, anche con affidamento all'esterno a ditte specializzate.
4. L'assunzione del personale per i profili professionali delle qualifiche
funzionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, è effettuata mediante selezione del personale iscritto
nelle liste del collocamento, tenuta dagli uffici circoscrizionali del lavoro
ai sensi dell'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56.
5. L'assunzione obbligatoria del personale mediante chiamata numerica degli
iscritti nelle liste delle categorie protette, tenute dagli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione, viene effettuata a mezzo di prove
tendenti ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni secondo le
modalità di cui al Capo IV° del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.
ART. 54
Procedure selettive verticali e interne
ART. 55
Criteri di determinazione dei requisiti speciali per l'accesso
alle procedure selettive interne e modalità selettive
1. Alle procedure selettive di cui all'art. precedente, comma 1, lettera
a) sono ammessi i dipendenti ascritti alla categoria professionale immediatamente
inferiore a quella di destinazione in possesso:
a) del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria
di destinazione. Si prescinde, in tal caso, dal possesso di specifici requisiti
di anzianità di servizio, comunque maturata;
oppure
b) del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso
dall'esterno, con un'anzianità di servizio maturata, presso la stessa
Amministrazione, in posizioni riconducibili alla categoria professionale immediatamente
inferiore, in misura corrispondente a quanto previsto nell'Allegato 2) al
presente regolamento.
2. Alle procedure selettive di cui all'art. precedente comma 1, lettera b)
sono ammessi i dipendenti ascritti alla stessa categoria di destinazione,
nelle posizioni di sviluppo economico B1-B4 e D1-D3 in possesso:
a) del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione
infracategoriale di destinazione. Si prescinde, in tal caso, dal possesso
di specifici requisiti di anzianità di servizio, comunque maturata;
oppure
b) del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso
dall'esterno, con un'anzianità di servizio maturata, presso la stessa
Amministrazione comunale, in posizioni riconducibili alla stessa categoria
professionale di quella di appartenenza del posto messo a selezione, in misura
corrispondente a quanto previsto nell'Allegato 2) al presente regolamento.
3. Alle procedure selettive di cui all'art. precedente, comma 1, lettera c)
sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi
1 e 2, correlati all'ulteriore requisito, comune a tutte le ipotesi di accesso,
costituito dalla necessaria ascrizione del dipendente interessato, da almeno
12 mesi, al profilo professionale propedeutico alla posizione da ricoprire.
4. Le deroghe al possesso del titolo di studio ordinariamente richiesto per
l'accesso dall'esterno, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non operano,
comunque, nelle ipotesi in cui il possesso del titolo di studio risulti di
rilevante opportunità, determinante o necessario all'esercizio delle
attribuzioni afferenti la posizione da ricoprire.
5. Le procedure selettive di cui al presente regolamento possono essere precedute
da idonei momenti formativi e/o professionalizzanti di adeguato spessore,
limitatamente alle ipotesi ove, per la specifica professionalità richiesta
in funzione della posizione da ricoprirsi, la carenza del titolo di studio
ordinariamente richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione interessata
non risulti, comunque, in grado di assicurare, all'Amministrazione, un congruo
assolvimento delle attribuzioni specificamente rimesse alla posizione professionale
stessa.
6. Nell'ambito dell'anzianità richiesta in via sostitutiva del titolo
di studio non posseduto, di cui ai precedenti commi 1 e 2, lo specifico spessore
di anzianità di servizio necessario per l'accesso verrà determinato
in funzione del criterio di omogeneità o disomogeneità di area
funzionale e della posizione economica di provenienza, secondo quanto previsto
nell'Allegato 2) al presente regolamento.
7. Le procedure selettive interne devono prevedere le seguenti tipologie di
prove distinte per categoria:
a) per l'accesso alle categorie B e C l'idoneità del candidato alle
funzioni che risulta chiamato ad assolvere sarà valutata tramite l'effettuazione
di una prova pratico-attitudinale. La prova si intende superata qualora il
candidato abbia riportato complessivamente una votazione di almeno 21/30 o
equivalente. Al fine della formazione della graduatoria sarà inoltre
valutata l'anzianità di servizio fino all'attribuzione di ulteriori
20/30 sulla base di criteri definiti nell'avviso di selezione;
b) per l'accesso alla categoria D l'idoneità del candidato allo svolgimento
di funzioni di carattere multi-specialistico sarà valutata tramite
l'effettuazione di due distinte prove, di cui una scritta ed una orale, a
contenuto teorico e/o pratico, inerenti le particolari funzioni caratterizzanti
la posizione. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato
in ciascuna delle prove a contenuto teorico e/o pratico una votazione di almeno
21/30 o equivalente. Al fine della formazione della graduatoria saranno inoltre
valutate l'anzianità di servizio (nel limite di ulteriori 10/30) e
il curriculum personale (nel limite di ulteriori 10/30) del candidato, secondo
criteri definiti nell'avviso di selezione.
Art. 56
Programmazione del fabbisogno di personale
1. La Giunta comunale, previa informativa alle organizzazioni sindacali,
provvede alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, per assicurare funzionalità,
ottimizzazione delle risorse e contenimento della spesa di personale. Tale
programma è verificato, ed eventualmente adeguato, ogni anno contestualmente
alla predisposizione del bilancio.
2. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando
di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti
a riposo, per scadenza del contratto a tempo determinato o comunque per cessazioni
dal servizio previsti nei sei mesi successivi alla indizione del concorso.
Art. 57
Concorsi
1. I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della categoria D: in due prove scritte, di
cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. Il colloquio
verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre eventualmente
indicate nel bando.
b) per i profili professionali della Categoria C: in una prova scritta e/o
pratica o a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. Il colloquio
verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre eventualmente
indicate nel bando.
2. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso
per titoli ed esami, la valutazione dei titoli è effettuata dopo le
prove scritte e prima dell'effettuazione della prova orale. Le prove di esame
si volgono secondo le modalità indicate nel precedente comma.
3. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso
ai profili professionali della Categoria D consista in una serie di quesiti
a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche inferiori
alla Categoria D il bando di concorso può stabilire che la prova scritta
consista in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato,
ovvero in prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità
e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che
i medesimi sono chiamati a svolgere.
Art. 58
Corso-concorso
1. Il corso-concorso consiste in una selezione preliminare dei candidati per
l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato all'acquisizione
della professionalità richiesta per la qualifica cui i riferisce l'assunzione.
2. I criteri per la selezione preliminare possono consistere nella valutazione
di titoli di servizio e professionali insieme ad eventuale colloquio.
3. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno al 20%
dei posti messi a concorso, con riserva percentuale a favore del personale
interno, sui posti messi a concorso. Per il personale riservatario la selezione
consiste in un esame con attribuzione di punteggio di merito; i candidati
interni riservatari, nei limiti dell'aliquota dei posti riservati, hanno diritto
ad essere nominati con precedenza rispetto ai candidati esterni.
4. Al termine del corso una apposita Commissione, di cui dovrà far
parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti/pratici
ed orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento
di posti.
5. Al corso-concorso si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui
al presente regolamento.
Art. 59
Riserva per il personale interno
1. Ai concorsi ed alle selezioni di cui all'articolo precedente, è
ammesso personale interno avente diritto alla riserva, pari al 35% o 40% dei
posti disponibili messi a concorso, di cui all'art. 5, commi 8° e seguenti,
del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, secondo le modalità ivi previste.
2. Il 30% dei posti messi a concorso, in sede di programmazione triennale
delle assunzioni, è riservato agli ex lavoratori LSU che hanno svolto
la loro attività in progetti avviati da questo Comune.
3. Trovano altresì applicazione le riserve ulteriori previste dalla
vigente normativa contrattuale.
Art. 60
Concorsi interni
1. La Giunta comunale può individuare, con deliberazione motivata,
particolari figure professionali, previste nella dotazione organica del Comune,
caratterizzate da professionalità acquisita esclusivamente all'interno
dell'Ente. Tali posti saranno ricoperti prioritariamente mediante concorso
o selezione riservati esclusivamente al personale in servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, in possesso dei requisiti
prescritti dalla vigente normativa.
2. Al concorso interno si applicano le stesse disposizioni regolamentari previste
per il concorso pubblico, in quanto compatibili. Il bando di concorso è
pubblicizzato con la sole affissione all'Albo del Comune e la comunicazione
al personale interessato.
Art. 61
Diritto di accesso dei candidati
1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità
ivi previste.
CAPO II°
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Art. 62
Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi
1. Per accedere agli impieghi è necessario il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per soggetti
appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella
G. U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha la facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vincente;
4) per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva;
5) titolo di studio previsto, tenuto conto delle deroghe espressamente stabilite
dal regolamento;
6) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti
a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi
pubblici;
7) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti
o dispensati dall'impiego o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione.
Art. 63
Requisiti speciali
1. Possono essere stabiliti i requisiti speciali necessari per l'ammissione
a concorsi per particolari qualifiche funzionali per le quali, in rapporto
ai relativi profili professionali, sono richiesti:
a) esperienze di servizio e di attività in specifiche posizioni di
lavoro, per periodi di durata prestabilita;
b) titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni od
esperienze professionali;
c) abilitazioni all'esercizio di attività professionali, ala conduzione
di mezzi e macchine speciali;
d) altri eventuali requisiti previsti per particolari profili professionali.
2. In relazione alla categoria di appartenenza della professionalità
per la quale viene effettuata la selezione sono, inoltre, richiesti i seguenti
requisiti speciali:
o titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- categoria A: licenza di scuola dell'obbligo (il conseguimento della licenza
elementare in data anteriore al 1962 equivale al conseguimento, dopo la suddetta
data, della licenza di scuola media inferiore);
- categoria B, posizione economica 1: licenza di scuola dell'obbligo ed eventuale
attestato di qualifica professionale afferente alle funzioni caratterizzanti
la posizione professionale e/o particolari abilitazioni;
- categoria B, posizione economica 3: diploma di qualifica professionale,
eventualmente accompagnato da particolari titoli abilitativi;
- categoria C: diploma di scuola media superiore;
- categoria D, posizione economica 1: diploma di laurea breve o diploma di
laurea;
- categoria D, posizione economica 3: diploma di laurea ed eventuale specializzazione
o abilitazione;
3. Non può essere ammesso un candidato in possesso di un titolo di
studio superiore e non assorbente rispetto a quello richiesto dal bando, quando
quest'ultimo sia titolo specifico e non generico.
4. Nell'ambito delle prove previste e in relazione alla categoria per cui
si procede alla selezione, potrà essere accertata, secondo la posizione
messa a selezione, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
5. Sono fatti salvi gli altri requisiti previsti da leggi speciali.
Art. 64
Possesso dei requisiti
1. I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti
alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Art. 65
Inammissibilità
1. Non sono ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso pubbliche
amministrazioni, nonché coloro che siano stati collocati a riposo,
ai sensi della legge 24 aggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione
autografa;
d) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine
stabilito dal bando.
2. La non ammissione deve essere sempre notificata all'interessato a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.
CAPO III°
AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 66
Indizione del concorso. Bando
1. Il provvedimento di indizione del concorso e l'approvazione del relativo
bando è adottato dal Direttore Generale o, in assenza di tale figura,
dal Segretario Capo, sulla base del programma di assunzioni definito dalla
Giunta comunale.
2. Il bando di concorso deve contenere:
· numero dei posti messi a concorso con l'indicazione della figura
professionale, la categoria di appartenenza, l'area di attività, il
relativo trattamento economico;
· le eventuali riserve;
· termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
· requisiti soggettivi per l'ammissione;
· materie oggetto delle prove e votazione minima richiesta per il superamento
delle stesse;
· criteri per la valutazione delle diverse categorie di titoli;
· titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità
di punteggio, ivi compresa l'indicazione di cui all'articolo 87, comma 2°,
lett. c;
· la garanzia sulla pari opportunità tra uomini e donne, ai
sensi dell'art. 61 del Decr. Leg. 3 febbraio 1993, n° 29, così
come modificato dell'art. 29 del Decr. Leg. 23 dicembre 1993, n° 546;
· nel caso di assunzione di disabili, ai sensi della legge 69/99, l'avviso
dovrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove
di esami per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni
di parità con gli altri;
· ogni altro elemento ritenuto necessario.
Art. 67
Diffusione bando di concorso
1. Di ogni concorso, per cui è previsto l'accesso dall'esterno, è
data pubblicità mediante affissione, per trenta giorni consecutivi,
di copia del bando, all'Albo pretorio comunale ed in quello dei comuni limitrofi,
nonché mediante esposizione dello stesso in luoghi pubblici dell'intero
territorio comunale e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.
2. Copia del bando è pure inviata all'Ufficio Circoscrizionale per
l'impiego, nonché ad altri Enti, Uffici e Associazioni, cui il bando
possa interessare.
3. In relazione all'importanza dei posti messi a concorso, possono essere
disposte altre forme di pubblicità.
4. Gli avvisi di selezione interna sono pubblicati, a cura del settore competente
per gli affari del personale, all'Albo Pretorio dell'ente, in modo che ne
sia assicurata, nella forma più idonea, la conoscenza da parte di tutti
i dipendenti interessati. Copia di tali avvisi viene inviata alle Organizzazioni
sindacali esistenti nell'ente.
5. Copia degli avvisi viene rilasciata a tutti coloro che ne fanno richiesta,
direttamente od a mezzo posta, presso l'Ufficio dell'ente preposto al servizio.
Nel caso in cui la trasmissione generi una spesa, questa, previo avviso, sarà
posta a carico del destinatario.
6. Il bando deve rimanere esposto all'Albo pretorio fino al termine di scadenza.
Art. 68
Facoltà di proroga o di riapertura dei termini
1. Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere disposta
la proroga e la riapertura dei concorsi, ove non sia stata ancora insediata
la Commissione Esaminatrice.
Art. 69
Presentazione della domanda
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta semplice, dovranno
essere indirizzate al comune e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio comunale o
comunque entro il termine, più breve, fissato dal bando, in relazione
al particolare tipo di concorso.
2. Qualora detto giorno sia festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli
Uffici riceventi, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
3. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 70 (ex 68)
Contenuto delle domande
1. Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti
dal presente regolamento e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria
personale responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita, residenza ed eventuale recapito cui vanno
inviate le comunicazioni relative al concorso;
c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati dell'Unione
Europea;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne panali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziali) e gli eventuali procedimenti penali
in corso ovvero l'inesistenza degli stessi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati
di sesso maschile;
g) gli eventuali servizi presso Pubbliche Amministrazioni nonché le
cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le
stesse;
h) il possesso dei titoli che hanno diritto a riserva, precedenze o preferenze;
i) di essere fisicamente idonei la servizio;
l) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per
gli esami ed i tempi necessari aggiuntivi;
m) il possesso del titolo di studio richiesto, con il punteggio conseguito;
n) il possesso di eventuali requisiti speciali richiesti dal bando;
o) il possesso dei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della
valutazione, dettagliatamente indicati.
2. La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo schema
che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni e
condizioni che secondo le norme vigenti sono tenuti a fornire.
3. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa
di concorso.
4. La mancanza o l'incompletezza di una qualunque delle suddette dichiarazioni
può essere sanata dal candidato, anche a mezzo fax, entro 7 giorni
dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell'ufficio
personale. La mancata regolarizzazione entro il termine predetto determina
l'esclusione dalla selezione.
5. Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve, inoltre,
dichiarare, ai fini dell'applicazione del diritto di precedenza o preferenza,
il titolo che dà diritto a tale beneficio. In particolare, coloro che
intendono beneficiare delle precedenze previste dalla Legge 482/1968 e successivamente,
a partire dall'entrata in vigore della stessa, dalla Legge 68/99, dovranno
dichiarare di essere iscritti negli appositi elenchi previsti dalle normative
in oggetto.
6. Non sono soggetti all'imposta di bollo le domande ed i relativi documenti
per la partecipazione a selezioni pubbliche.
7. Nelle selezioni per prove e titoli, nella domanda di partecipazione dovranno
essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazioni
e dichiarazioni sostitutive, tutti i titoli utili per la progressione in graduatoria
ed allegata l'eventuale documentazione necessaria. I documenti presentati
dovranno essere in originale o in copia autenticata, o comunque dichiarati
conformi ai sensi di legge. I titoli dichiarati o presentati dovranno essere
stati conseguiti entro i termini di scadenza dell'avviso di selezione e saranno
valutati ai soli candidati che hanno partecipato alle prove scritte o pratiche
previste dalla selezione. I titoli dichiarati o allegati alla domanda non
possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati, in fase successiva
alla scadenza dell'avviso di selezione.
8. La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione.
Art. 71
Ammissione dei candidati
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile
del Settore Amministrativo-Affari Generali esamina le domande ai fini della
loro ammissibilità. Ove si riscontrino omissioni od imperfezioni, il
candidato viene invitato a provvedere alla regolarizzazione entro il termine
massimo di dieci giorni, a pena di esclusione dal concorso.
2. La esclusione dal concorso, debitamente motivata, va comunicata a mezzo
raccomandata A.R..
3. La mancata produzione del curriculum non comporta l'esclusione del candidato,
ma la non valutazione dello stesso..
4. Il Responsabile del Settore predetto individua con proprio provvedimento
l'ammissione delle domande regolari e l'esclusione di quelle insanabili o
inaccoglibili indicando, per ciascuna, le motivazioni di esclusioni con specifico
riferimento al bando, al presente Regolamento o, comunque, alle norme vigenti
in materia.
CAPO IV°
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Art. 72
Composizione commissione esaminatrice
1. Le Commissioni giudicatrici delle prove selettive pubbliche o interne,
nominate con delibera della Giunta Comunale, sono composte nel modo seguente:
Ø Profili della categoria D
Presidente:
- Direttore generale, ove nominato, o Segretario Comunale.
Componenti:
-due esperti dotati di provata competenza nelle materie della selezione, scelti
tra funzionari delle Pubbliche Amministrazioni o docenti estranei alle medesime,
in possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto per
la partecipazione al concorso. I funzionari delle amministrazioni pubbliche
devono inoltre essere in possesso di qualifica pari o superiore a quella del
posto messo a concorso.
Ø Profili delle categorie A, B, C
Presidente:
- Responsabile del settore interessato. In assenza di tale figura, potrà
essere nominato Presidente il Direttore generale, ove nominato, o il Segretario
Comunale, o un Responsabile di altro Settore o di altro Comune, inquadrato
nella Categoria D ed in possesso del titolo di studio almeno equivalente a
quello richiesto per la partecipazione al concorso.
Componenti:
-due esperti dotati di provata competenza nelle materie della selezione, scelti
tra funzionari delle Pubbliche Amministrazioni o docenti estranei alle medesime,
in possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto per
la partecipazione al concorso. I funzionari delle amministrazioni pubbliche
devono inoltre essere in possesso di qualifica pari o superiore a quella del
posto messo a concorso.
2. Quando le prove selettive o preselettive abbiano luogo in più sedi,
si costituisce, presso ciascuna sede, un comitato di vigilanza, presieduto
da un membro della Commissione, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione
di categoria non inferiore a quella di appartenenza dei membri di Commissione
ai sensi del presente regolamento, designato dal Presidente di Commissione,
eventualmente su indicazione del Responsabile del servizio personale.
3. Qualora, in relazione all'elevato numero di candidati al concorso o selezione,
il Presidente della Commissione giudicatrice ne faccia richiesta, la Commissione
stessa potrà essere integrata da personale addetto all'identificazione
dei candidati, preventivamente all'esperimento delle prove, nonché
alla vigilanza durante le stesse. Gli impiegati nominati Presidente e membri
dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio con apposito
atto del Presidente di Commissione, eventualmente su indicazione del Responsabile
del servizio personale.
4. In relazione a prove di esame che prevedano l'utilizzo di strumentazione
informatica, la Commissione potrà essere integrata, su richiesta del
Presidente di Commissione, da personale tecnico specializzato che garantisca,
durante lo svolgimento delle prove, l'efficienza della strumentazione in uso.
5. Possono essere chiamati a far parte della Commissione, componenti aggiunti
per le eventuali prove di lingua straniera, per materie speciali, nonché
per le prove preselettive, ove previste.
6. In caso di reclutamento del personale mediante corso-concorso, della Commissione
esaminatrice deve far parte almeno un docente del corso.
7. Non possono in ogni caso essere nominati membri della Commissione esaminatrice
dei concorsi coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'Amministrazione, che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
8. Almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni giudicatrici, salva
motivata impossibilità, sono riservati a ciascuno dei due sessi, fermo
restando il possesso dei requisiti generali di cui sopra.
9. I membri delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra
il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo,
la qualifica richiesta per i relativi concorsi. L'utilizzazione del personale
in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato
risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego,
comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento
a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data della pubblicazione del bando
di concorso.
10. In ogni Commissione le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
di ruolo dell'Ente, di qualifica funzionale almeno pari a quella del posto
messo a concorso, nominato con la deliberazione di cui al primo comma.
11. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva
per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano
dall'incarico, salvo conferma della Giunta Comunale.
12. Qualora nel corso dei lavori della Commissione un componente cessi dalla
stessa per morte, dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, la Giunta
Comunale provvederà a sostituirlo.
13. Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide
e definitive ed il nuovo membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle
ancora necessarie per il completamento del procedimento concorsuale. Al momento
dell'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di prendere conoscenza dei
verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. Dell'avvenuto
adempimento di tale obbligo viene fatta menzione nel verbale.
14. Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui
confronti sopravvengono procedimenti penali che determinano limitazioni alla
loro libertà personale, condanne od altre cause che comportano la decadenza
dalle cariche elettive o dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo
a far parte della Commissione.
15. E' fatta salva la eventuale diversa composizione delle Commissioni esaminatrici
in forza di specifiche disposizioni di legge.
Art. 73
Compenso alla commissione esaminatrice
1. Ai componenti e al segretario della Commissione esaminatrice spetta un
compenso, determinato dalla Giunta comunale tenuto conto della complessità
della procedura concorsuale e di altri elementi oggettivamente valutabili,
comunque in misura non inferiore a quello fissato ai sensi del D.P.C.M. 23/3/1995,
e successivi aggiornamenti.
2. Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio ai componenti
che non siano dipendenti dell'Ente e che non risiedano nel territorio comunale.
Art. 74
Norme di funzionamento della Commissione
1. La Commissione esaminatrice è convocata dal Presidente. Per la
validità delle adunanze è sempre necessaria la presenza di tutti
i membri. Le votazioni della Commissione sono rese con voto palese.
2. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto della deliberazione
con la quale è stata nominata, e di tutta la documentazione istruttoria
concernente il concorso, con esclusione delle domande presentate e della documentazione
ad esse allegate. Tutti gli atti, assieme a quelli relativi all'espletamento
delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal segretario, sotto la sua responsabilità,
fino alla conclusione dei lavori.
3. La Commissione, sulla base dell'elenco dei candidati ammessi al concorso,
senza esaminare le domande e la documentazione allegata, verifica, anche sulla
scorta delle eventuali domande di ricusazione presentate dai candidati, preliminarmente
l'inesistenza di rapporto di parentela od affinità, entro il quarto
grado civile, tra i suoi componenti, nonché degli stessi componenti
con i candidati. I componenti che accertino la sussistenza di dette condizioni
di incompatibilità sono tenuti a darne immediata comunicazione. In
tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il Presidente della Commissione
informa l'Amministrazione affinché proceda alla sostituzione del membro
incompatibile.
4. Inoltre la Commissione, in considerazione del numero dei candidati ammessi,
stabilisce il termine del procedimento o lo rende pubblico mediante affissione
di apposito avviso all'Albo Pretorio per tutta la durata del procedimento
stesso.
5. Prima dell'esame delle domande presentate dai candidati e della fissazione
delle date delle prove del concorso, la Commissione stabilisce i criteri e
le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali, al
fine di valutare i punteggi attribuiti ai titoli ed alle singole prove, formalizzando
gli stessi con inserimento nel verbale.
6. La redazione del processo verbale dei lavori della commissione, da eseguirsi
separatamente per ciascuna seduta, è effettuata dal segretario dalla
Commissione, che ne è responsabile. Il verbale di ciascuna seduta è
firmato dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario in ogni pagina
e a chiusura.
CAPO V°
CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 75
Punteggio
1. La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio:
· 30 punti per la valutazione di ciascuna prova di esame;
· 10 punti per la valutazione dei titoli.
2. Le votazioni della Commissione sono rese con voto palese, simultaneo e
senza astensioni.
3. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime
da parte di tutti i Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene
assegnato al concorrente, per ogni titolo e per ciascuna prova di esame, il
punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo Commissario.
4. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova precedente almeno 21/30.
Art. 76
Valutazione dei titoli
1. La Commissione, dopo aver accertato la non sussistenza di situazioni di
incompatibilità di cui ai precedenti articoli, procede alla determinazione
dei criteri e delle modalità per la valutazione dei titoli della selezione,
senza prendere visione dei documenti presentati e osservando i criteri generali
stabiliti dal presente articolo.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte, teoriche
e/o pratiche e prima che si proceda alla valutazione delle stesse.
3. I titoli valutabili per le selezioni esterne si suddividono in quattro
tipologie:
1) = Titoli di servizio
2) = Titoli di studio
3) = Titoli vari
4) = Curriculum professionale
4. Il periodo di effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi,
di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze Armate, di cui
alla Legge 24-12-86, n. 958, viene equiparato al servizio civile prestato
presso le Pubbliche Amministrazioni, attribuendo un punteggio da determinarsi,
di volta in volta, in sede di approvazione dell'avviso di selezione.