torna su

COMUNE di MAMMOLA

(Provincia di Reggio Calabria)

Via Dante                telefono  0964 – 414025                telefax 0964 – 414003       e-mail ufficiotecnico@comunemammola.it

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO

procedura: articoli 73, lettera c) e 76, R.D. 23 maggio 1924, n. 827

e articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109

criterio: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari

 

LAVORI  DI  REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA “QUINTI – RENA” DEL CENTRO ABITATO

 

 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E DI SUPPORTO

 

rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 15.01.2003, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di regimazione delle acque e consolidamento dei versanti per la messa in sicurezza dell’area “Quinti – Rena” del centro abitato, per un importo di € 619.748,28, e che col presente bando è indetta gara mediante pubblico incanto;

 

a)

Importo esecuzione dei lavori a base d'asta:  

€ 427.745,97

b)

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza:

  14.248,46

a+b)

Importo totale dei lavori da appaltare: 

€ 441.994,43

 

 

Possono concorrere le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente bando,

in conformità a quanto disposto dall’articolo 31 del regolamento approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

 

La gara inizierà alle ore 9,00 del 23 aprile  2003, presso la casa municipale

 

Capo 1 - sole e specificazioni sui lavori e sulle modalità di partecipazione alla gara.

a)-       Ente appaltante: Comune di Mammola , individuazione ed indirizzo come in epigrafe.

b)-       Invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: non dovuto.

c)-       Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, espressi sull'apposita lista fornito dalla stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e degli articoli 73, lettera c), e 76, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili; con la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, primo, terzo e quarto periodo, della legge n. 109 del 1994.

d)-       Luogo di esecuzione, caratteristiche dei lavori, natura ed entità degli stessi:

1)-  sono da eseguire in località “Quinti – Rena” del centro abitato;

2)-  consistono in opere idrauliche e opere di sistemazione geologica;

3)-  appartengono alla categoria «OG13» PREVALENTE e, ai fini della qualificazione, hanno la seguente natura ed entità:

 

Lavori di

Categoria:

Categorie  

Euro  

% sul totale

1

INGEGNERIA NATURALISTICA

prevalente

OG13

313.856,43

71%

2

SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Scorporabile e subapp.

OG8

128.138,00

29%

 

4)-  sono previsti lavori a corpo per € 319.790,19 e lavori a misura per € 122.204,24;

e)-       Termine per l’esecuzione dei lavori: 300 (Trecento)  giorni successivi a quello di consegna.

f)- Disponibilità dei capitolati e degli elaborati: il progetto completo, il Piano di sicurezza e la lista per formulare l’offerta,  sono liberamente consultabili presso la sede municipale tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00; gli stessi atti possono essere richiesti, anche via telefax, all’Ufficio tecnico comunale che ne fornirà copia entro tre giorni dalla richiesta, previo versamento alla Tesoreria Comunale (c/o Banca CARIME di Mammola, o C/C Postale n. 12593893) ovvero direttamente all’ufficio economato, dei seguenti importi:

1) - progetto completo e Piano di sicurezza: € 200,00;  

2) - solo capitolato speciale: € 20,00.

Il bando di gara è disponibile sul sito Internet www.comunemammola.it

 

2)-  il modulo «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto», necessario alla formulazione dell’offerta, può essere ritirato senza oneri negli stessi orari.

g)-       Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate come in epigrafe e devono pervenire entro le ore 13,00 del 22 aprile  2003, termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, sia essa consegnata mediante il servizio pubblico, sia essa consegnata a mano in corso particolare, ovvero semplicemente a mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune, con le modalità indicate nel presente bando.

h)-       Svolgimento della gara: le operazioni di gara avranno inizio nel giorno e nell’ora già indicati; qualora  si renda necessaria la verifica dei requisiti dei concorrenti sorteggiati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, la gara è riconvocata, senza altre formalità né preavvisi, per le ore 9,00 del 5 maggio 2003, per l'individuazione dell'aggiudicatario; tutti i concorrenti, anche a mezzo di loro rappresentanti, nonché tutti i cittadini elettori del comune sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara.

i)- Cauzioni e garanzie: ai sensi dell'articolo 30, commi 1, 2 e 3, della legge  n. 109 del 1994:

1)-  per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale dei lavori da appaltare, da prestare con le modalità di cui al presente bando;

2)- all'aggiudicatario sarà richiesta una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10%; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%  la garanzia fidejussoria, fino al 20%, sarà aumentata di tanti punti percentuali quanto saranno quelli eccedenti il 10%, oltre il 20% sarà aumentata di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%;

3)-  all'aggiudicatario sarà richiesta un’assicurazione contro tutti i rischi dell’esecuzione e che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi per un importo non inferiore ad € 500.000,00;

4)- gli importi della cauzione provvisoria di cui al numero 1) e della garanzia fideiussoria di cui al numero 2) sono ridotti al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati,  ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché tali certificazioni o dichiarazioni siano coerenti con la categoria prevalente dei lavori.

j)- Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:

1)- i lavori sono finanziati interamente dalla Regione Calabria con il contributo del Dipartimento della Protezione Civile.     

2)-  i pagamenti avverranno mediante  stati di avanzamento al raggiungimento di un importo a credito netto di almeno il  25% dell’importo contrattuale, con ritenuta di garanzia dello 0,50%; non sono dovuti interessi per i primi quarantacinque giorni intercorrenti tra la presentazione della regolare documentazione per il pagamento e la messa a disposizione dei fondi presso la Tesoreria Comunale; trova applicazione l'articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994;

3)- è esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

k)-       Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ivi comprese le riunioni di concorrenti in associazione temporanea o in consorzio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502 e, in quanto applicabili, agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 406 del 1991.

l)- Requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi: come prescritti al Capo 2, lettera d), numero 6).

m)-      Termine per il carattere vincolante dell'offerta: le imprese non risultanti aggiudicatarie sono vincolate alla propria offerta per  180  (Centoottanta) giorni dall’aggiudicazione, decorso tale termine le imprese concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

n)-       Subappalto: devono essere indicati i lavori che si intendono subappaltare in conformità all’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, nonché all’articolo 30, comma 2, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

o)-       Offerte in aumento: non sono ammesse offerte il cui importo complessivo sia pari o superiore a quello a base d'asta.

p)-       Presenza di una sola offerta valida: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sarà ritenuta congrua e conveniente      

q)-       Concorrenti con sede in uno stato estero appartenente all'Unione Europea: sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno stato dell'Unione Europea in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per le imprese italiane, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge n. 109 del 1994 e, in quanto applicabile, dell'articolo 19, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 406 del 1991.

r)- Piani di sicurezza:

     gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento sono stabiliti dalla stazione appaltante ed evidenziati nel presente bando e non sono oggetto dell’offerta.

s)- Offerte anomale: l’Ente appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media, purché in presenza di almeno cinque offerte valide, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, primo, terzo e quarto periodo, legge n. 109 del 1994.

 

Capo 2 - Modalità di presentazione delle offerte.

a)- Offerta e busta interna:

1)- l’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana sulla lista delle categorie dei lavori resa in competente bollo a norma di legge da ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comunale e dovrà contenere i prezzi unitari e globali (in cifre e in lettere) per ogni singola voce e l’importo complessivo dell’offerta; in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione;

2)- l’offerta non riguarda gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il calcolo dell'anomalia di cui all'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994 è effettuato considerando l’importo totale dell’offerta;

3)- il foglio dell’offerta deve essere sottoscritto dal concorrente con potere di rappresentanza; in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora perfezionato, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese impegnate alla costituzione dell’associazione o del consorzio;

4)- il foglio dell’offerta deve essere inserito in apposita busta (denominata «busta interna»), con i lembi incollati e sigillati con ceralacca e recanti ciascuno almeno una firma o una sigla;

5)- la busta interna contenente l'offerta deve recare all'esterno la denominazione del concorrente, l'indicazione del lavoro per il quale è presentata l'offerta e la data prevista dal bando per l'inizio delle operazioni di gara.

b)-  Plico di invio (busta esterna):

1)- la busta interna contenente l’offerta dev’essere inserita in una busta esterna (denominata «plico d’invio») unitamente alla documentazione ri­chiesta dal presente bando;

2)- ogni lembo di chiusura del plico d’invio dev’essere sigillato con ceralacca e deve recare almeno una firma o una sigla;

3)- all'esterno del plico d’invio devono essere riportati, in modo chiaro e inequivocabile, l’oggetto dell’appalto a cui si riferisce e la denomi­nazione del concorrente;

4)- i plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, so­stituiti, integrati o comunque modificati.

c)- Cauzione provvisoria: fuori dalla busta dell’offerta, ma interna al plico di invio, deve essere inserita la cauzione provvisoria di € 8.839,89, pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo totale dei lavori da appaltare, salvo la riduzione al 50% nel caso di cui al Capo 1, lettera i), numero 4), mediante:

1)-  assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di Mammola, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa; in tutti i casi la cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

2)-  qualora la cauzione provvisoria sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

3)-  qualora la cauzione provvisoria sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di cui al Capo 1, lettera i), numero 2), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

4)-  la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché l'eventuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da parte della stazione appaltante; per l'aggiudicatario essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

d)- Documentazione: fuori dalla busta dell’offerta, ma interna al plico di invio, deve essere inserita la seguente documentazione:

1)- dichiarazione attestante l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente gli estremi della predetta iscrizione, l’indicazione del nominativo della persona o delle persone designate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa anche in caso di impresa in forma societaria, l’indicazione dei direttori tecnici e della specifica attività dell’impresa; tale dichiarazione deve altresì recare l’attestazione che la stessa impresa non è in stato di fallimento, liquidazione, fallimento o di cessazione dell’attività e non ha in corso alcuna procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria;

2)- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’inesistenza di cause di esclusione riferibili all’impresa, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere d), e), i), l) ed m), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, come segue:

2.a)-non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

2.b)- non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

2.c)-non è stato commesso errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;

2.d)- non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

2.e)-non sono state rese false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento della qualificazione;

2.f)- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3, legge 10 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415;

2.g)- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17, legge 12 marzo 1999, n. 68, con riserva di presentazione, a semplice richiesta della Stazione appaltante e a pena di esclusione, di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti da cui risulti l'ottemperanza alle norme della stessa legge;

3)- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’inesistenza di cause di esclusione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a), b), ed c), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, riferibili ai singoli soggetti, come segue:

3.a)-di essere cittadino italiano o di essere cittadino di un Paese Comunitario (nella seconda ipotesi indicare lo Stato);

3.b)- che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e non esiste alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3.c)-che a proprio carico non esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla propria moralità professionale.

     La dichiarazione di cui al presente numero 3), deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei seguenti soggetti:

- se imprese individuali: dal titolare,

- se società di persone: da tutti i soci ovvero di tutti i soci acco­mandatari,

- se società di capitali: dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza,

- in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diverso/i dai soggetti già citati;

- dal procuratore generale o speciale o dall'institore qualora l'offerta sia presentata da uno di questi;

4)- dichiarazione attestante la presa visione degli atti progettuali, compreso il computo metrico, dei luoghi, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta effettuata; di avere inoltre effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

5)- attestato  rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune di Mammola da cui risulti che l’Impresa si è recata  sui luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori ed ha preso visione degli elaborati di progetto;

6)- indicazione dei lavori e delle lavorazioni che si intendono subappaltare o affidare a cottimo, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive  modifiche e integrazioni e dell’articolo 30 del regolamento approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili;

6.c)-      adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori in appalto;

7)-  l’attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. autorizzata, per la categoria «OG13»  prevalente e per un importo di classifica non inferiore a € 516.457,00, oppure per la  categoria scorporabile l’importo di classifica che, aumentato di un quinto, non risulti inferiore all’importo dei lavori relativo alla categoria scorporabile e, contemporaneamente, per la categoria prevalente l’importo di classifica che, aumentato di un quinto, non sia inferiore all’importo totale dei lavori diminuito dell’importo dei lavori appartenenti alla categoria scorporabile per la quale è posseduta la relativa qualificazione; sono fatte salve le norme relative alle associazioni temporanee di imprese;

o, in alternativa alla predetta attestazione di qualificazione, una dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti minimi, di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, con riferimento all’ultimo quinquennio documentabile antecedente la data di pubblicazione del bando e da provare successivamente ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, con le modalità di cui alla successiva lettera f):

6.a)-      cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell’impresa, determinata ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4, del regolamento approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in misura non inferiore a 2,275 volte l’importo totale dei lavori da appaltare;

6.b)-      esecuzione di lavori nella categoria «OG13»  prevalente prevista dal bando di gara, derivante da attività diretta e indiretta, in misura non inferiore al  52 %  dell’importo totale dei lavori da appaltare;

6.c)-      costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore a un valore pari al 15% della cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi del precedente punto 6.a) qualora di tale costo almeno il 40% sia stato sostenuto per il personale operaio, ovvero, in alternativa, non inferiore a un valore pari al 10% della cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi del precedente punto 6.a), qualora di tale costo almeno l’80% sia stato sostenuto per il personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;

6.d)-      dotazione stabile di attrezzatura tecnica, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori di cui al precedente punto 6.a) costituito da ammortamenti reali e canoni di locazione finanziaria per almeno la metà del predetto valore richiesto. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata; l'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

8)- Dichiarazione attestante che l’Impresa è in regola con gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626/94 e che è in possesso del Documento di valutazione dei rischi.

e)-       Disposizioni sulla documentazione amministrativa: ai fini della documentazione da allegare si precisa quanto segue:

1)- per lembi di chiusura delle buste (busta interna e plico di invio) si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime;

2)-  le dichiarazioni di cui alla lettera d), numero 1), possono essere sostituite dal certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580), in data non anteriore a sei mesi dal giorno fissato per la gara, contenente tutte le indicazioni prescritte dal bando; in originale o in copia di certificato in corso di validità autenticata con apposita dichiarazione apposta da un pubblico ufficiale, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3)- tutte le dichiarazioni di cui alla precedente lettera d), possono essere prodotte in carta semplice senza necessità di firma autenticata e sono sottoscritte dal titolare, dal rappresentante legale, dal soggetto munito di potere di rappresentanza o comunque del potere di impegnare il concorrente;

4)- in caso di associazione temporanea di concorrenti o di consorzi la documentazione di cui alla lettera d), numeri 4) e 5), può essere prodotta dalla sola impresa mandataria capogruppo; la documentazione di cui alla lettera d), numeri 1), 2), 3) e 6), deve essere prodotta per ciascuna impresa in associazione o in consorzio;

5)-  ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, per le dichiarazioni di cui alla precedente lettera d), numeri 1), 2) e 3), è facoltà della stazione appaltante procedere in ogni tempo al controllo della loro veridicità e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge n. 15 del 1968, escludere il concorrente in caso di dichiarazione non veritiera.

f)- Dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

1)- i requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera d), numero 6), devono essere comprovati mediante apposita documentazione da parte di un numero di concorrenti pari al 20 per cento (arrotondato all'unità superiore) dei concorrenti ammessi, sorteggiati pubblicamente, prima dell'apertura delle buste interne contenenti le offerte, tra i concorrenti che non sono in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.; qualora il numero di questi ultimi sia pari o inferiore alla percentuale sopra indicata, non si procede a sorteggio e tutti i predetti concorrenti sono soggetti a verifica. Gli stessi requisiti devono essere comprovati, dopo l’aggiudicazione, da parte dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria nel caso l’aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria non siano stati sorteggiati in precedenza e non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.;

2)-  gli stessi requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera d), numero 6), devono essere comprovati entro il termine perentorio prescritto con la richiesta fatta dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data della predetta richiesta; è pertanto necessario che ogni concorrente predisponga la relativa documentazione, descritta al successivo numero 3), per la sua eventuale trasmissione alla stazione appaltante in caso di sorteggio, di aggiudicazione o di classificazione in seconda posizione nella graduatoria; non sono ammesse proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti; qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio prescritto o non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta il concorrente è escluso e la stazione appaltante, fatti salvi i diversi provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera la cauzione provvisoria in applicazione dell'articolo 10, comma 1-quater, legge n. 109 del 1994;

azione dei lavori.

3)- gli stessi requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera d), numero 6), ferme restando ulteriori specificazioni eventualmente richieste in sede di verifica e, per quanto non diversamente previsto, le istruzioni di cui al paragrafo c) della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 marzo 2000, n. 182/400/93, devono essere comprovati nel seguente modo:

3.a1)-    la cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta di cui alla lettera d), numero 6.a), mediante la produzione di:

- dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico con ricevuta di presentazione, per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili (volume d’affari I.V.A. al netto della cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni);

- bilanci riclassificati con nota di deposito per le società di capitali (valore della produzione);

- qualora l’impresa svolga altre attività oltre a quella di costruzione, i documenti di cui sopra sono corredati dalla nota integrativa al bilancio ex articolo 2427 c.c. o da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca il volume d’affari fra le diverse attività;

3.a2)-    la cifra d'affari in lavori derivante da attività indiretta dell’impresa, di cui alla lettera d), numero 6.a), in proporzione alle quote di partecipazione del concorrente, mediante bilanci riclassificati, con nota di deposito, dei consorzi e delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa faccia parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati;

3.b)-      l’esecuzione dei lavori nella categoria prevalente di cui alla lettera d), numero 6.b), è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori, redatti in conformità all’allegato D al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, con le quote dei lavori affidati o eseguiti in subappalto, il tutto suddiviso per categorie e per importi;

3.c)-      il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui alla lettera d), numero 6.c), composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, è comprovato:

- col bilancio riclassificato, con relativa nota di deposito e nota integrativa, dai soggetti tenuti alla sua redazione;

- dagli altri soggetti con idonea documentazione (modelli 740, 750 o Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione), nonché con una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle Casse edili in ordine alle retribuzioni e ai contributi;

3.d)-      il valore degli ammortamenti di cui alla lettera d), numero 6.d) è comprovato:

- da parte delle ditte individuali e delle società di persone con la presentazione delle dichiarazione annuali dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione);

- da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati con la relativa nota di deposito;

- qualora l’impresa disponga di attrezzature svolga altre attività oltre a quella di costruzione, i documenti di cui sopra sono corredati dalla nota integrativa al bilancio ex articolo 2427 c.c. o da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca i predetti ammortamenti tra le annualità e in relazione alla quota riferita all’attrezzatura tecnica o dalla copia vidimata del libro dei beni ammortizzabili;

- l’ammortamento figurativo viene in considerazione solo per la parte che ricade cronologicamente nel quinquennio documentabile ai fini dell’utile sussistenza dei requisiti, e per l’ammontare che risulta dai bilanci degli anni precedenti

- per l’attrezzatura tecnica non in proprietà dell’impresa, ma disponibile in locazione finanziaria o noleggio, sono considerati i relativi canoni, come effettivamente ed annualmente corrisposti, desumibili dai relativi contratti.

 

Capo 3 - Associazioni temporanee di imprese e soggetti assimilati.

Le associazioni e riunioni temporanee di imprese nonché i consorzi, sono disciplinati dagli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge n. 109 del 1994, dagli articoli 3 e 30, del d.P.R. n. 34 del 2000 e, in quanto applicabili, dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 406 del 1991 e dall'articolo 8 del d.p.c.m. n. 55 del 1991.

Le associazioni temporanee e i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile possono concorrere anche se non ancora costituiti, in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese da associare o consorziare e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nella stessa sede come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

É vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.