COMUNE di MAMMOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Dante telefono 0964 – 414025 telefax
0964 – 414003 e-mail ufficiotecnico@comunemammola.it
BANDO DI GARA
MEDIANTE PUBBLICO INCANTO
procedura: articoli 73, lettera c) e 76, R.D. 23 maggio 1924,
n. 827
e articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n.
109
criterio: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE
DELLE ACQUE E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA
“QUINTI – RENA” DEL CENTRO ABITATO
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E DI SUPPORTO
rende
noto che con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 15.01.2003, è stato
approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere
di regimazione delle acque e consolidamento dei versanti per la messa in sicurezza
dell’area “Quinti – Rena” del centro abitato, per un importo di € 619.748,28,
e che col presente bando è indetta gara mediante pubblico incanto;
|
a) |
Importo
esecuzione dei lavori a base d'asta:
|
€
427.745,97 |
|
b) |
Importo
per l’attuazione dei piani di sicurezza: |
€ 14.248,46 |
|
a+b) |
Importo
totale dei lavori da appaltare: |
€
441.994,43 |
Possono concorrere le imprese in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente bando,
in conformità a quanto disposto dall’articolo 31 del regolamento
approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
La gara inizierà alle ore 9,00 del 23 aprile 2003, presso la casa municipale
Capo 1 - sole e specificazioni sui
lavori e sulle modalità di partecipazione alla gara.
a)- Ente appaltante: Comune di Mammola , individuazione ed indirizzo come in epigrafe.
b)- Invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee: non dovuto.
c)- Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari,
espressi sull'apposita lista fornito dalla stazione appaltante, ai sensi dell’articolo
5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e degli articoli 73, lettera c), e 76,
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili; con la procedura di
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 21, comma
1-bis, primo, terzo e quarto periodo, della legge n. 109 del 1994.
d)- Luogo di esecuzione, caratteristiche dei
lavori, natura ed entità degli stessi:
1)- sono da eseguire in località “Quinti – Rena” del centro abitato;
2)- consistono in opere idrauliche e opere di sistemazione geologica;
3)- appartengono alla categoria «OG13» PREVALENTE e, ai fini della
qualificazione, hanno la seguente natura ed entità:
|
|
Lavori di |
Categoria: |
Categorie |
Euro |
% sul totale |
|
1 |
INGEGNERIA
NATURALISTICA |
prevalente |
OG13
|
313.856,43 |
71% |
|
2 |
SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DI BONIFICA |
Scorporabile e
subapp. |
OG8
|
128.138,00 |
29% |
4)- sono previsti lavori a corpo per € 319.790,19 e lavori a misura per
€ 122.204,24;
e)- Termine per l’esecuzione dei lavori: 300 (Trecento) giorni
successivi a quello di consegna.
f)- Disponibilità dei
capitolati e degli elaborati:
il progetto completo, il Piano di sicurezza e la lista per formulare l’offerta,
sono liberamente consultabili presso la sede municipale tutti i giorni
feriali dalle ore 10,00 alle ore 13,00; gli stessi atti possono essere richiesti,
anche via telefax, all’Ufficio tecnico comunale che ne fornirà copia entro
tre giorni dalla richiesta, previo versamento alla Tesoreria Comunale (c/o
Banca CARIME di Mammola, o C/C Postale n. 12593893) ovvero direttamente all’ufficio
economato, dei seguenti importi:
1) - progetto completo
e Piano di sicurezza: € 200,00;
2) - solo capitolato
speciale: € 20,00.
Il bando di gara è disponibile
sul sito Internet www.comunemammola.it
2)- il modulo «lista delle categorie di lavoro e
forniture previste per l'esecuzione dell'appalto», necessario alla formulazione
dell’offerta, può essere ritirato senza oneri negli stessi orari.
g)- Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate come in epigrafe e devono pervenire entro le ore 13,00 del 22
aprile 2003, termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, esclusivamente
a mezzo raccomandata postale, sia essa consegnata mediante il servizio pubblico,
sia essa consegnata a mano in corso particolare, ovvero semplicemente a mano
direttamente all'ufficio protocollo del Comune, con le modalità indicate nel
presente bando.
h)- Svolgimento della gara: le operazioni di gara avranno inizio nel giorno e nell’ora
già indicati; qualora si renda necessaria
la verifica dei requisiti dei concorrenti sorteggiati, ai sensi dell'articolo
10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, la gara è riconvocata, senza
altre formalità né preavvisi, per le ore 9,00 del 5 maggio 2003, per
l'individuazione dell'aggiudicatario; tutti i concorrenti, anche a mezzo di
loro rappresentanti, nonché tutti i cittadini elettori del comune sono ammessi
ad assistere alle operazioni di gara.
i)- Cauzioni e garanzie: ai sensi dell'articolo 30, commi 1, 2 e 3, della legge
n. 109 del 1994:
1)- per partecipare alla gara è richiesta una cauzione provvisoria pari
al 2% dell’importo totale dei lavori da appaltare, da prestare con le modalità
di cui al presente bando;
2)- all'aggiudicatario sarà richiesta
una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10%; in caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria, fino al 20%, sarà aumentata di tanti punti
percentuali quanto saranno quelli eccedenti il 10%, oltre il 20% sarà aumentata
di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%;
3)- all'aggiudicatario sarà richiesta un’assicurazione contro tutti i
rischi dell’esecuzione e che tenga indenne la stazione appaltante dai danni
a terzi per un importo non inferiore ad € 500.000,00;
4)- gli importi della cauzione provvisoria
di cui al numero 1) e della garanzia fideiussoria di cui al numero 2) sono
ridotti al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
da parte di organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge
n. 109 del 1994, purché tali certificazioni o dichiarazioni siano coerenti
con la categoria prevalente dei lavori.
j)- Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:
1)- i lavori sono finanziati interamente dalla Regione Calabria
con il contributo del Dipartimento della Protezione Civile.
2)- i pagamenti avverranno
mediante stati di avanzamento al raggiungimento
di un importo a credito netto di almeno il 25% dell’importo contrattuale, con ritenuta
di garanzia dello 0,50%; non sono dovuti interessi per i primi quarantacinque
giorni intercorrenti tra la presentazione della regolare documentazione per
il pagamento e la messa a disposizione dei fondi presso la Tesoreria Comunale;
trova applicazione l'articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994;
3)- è esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
k)- Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui agli articoli
10, 11, 12 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ivi comprese le riunioni
di concorrenti in associazione temporanea o in consorzio, ai sensi e con le
modalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502
e, in quanto applicabili, agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n.
406 del 1991.
l)- Requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi: come prescritti
al Capo 2, lettera d), numero 6).
m)- Termine per il carattere vincolante dell'offerta: le imprese non risultanti
aggiudicatarie sono vincolate alla propria offerta per 180 (Centoottanta)
giorni dall’aggiudicazione, decorso tale termine le imprese concorrenti avranno
facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
n)- Subappalto: devono essere indicati i lavori che si intendono subappaltare
in conformità all’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modifiche e integrazioni, nonché all’articolo 30, comma 2, del d.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34.
o)- Offerte in aumento: non sono ammesse offerte il cui importo complessivo sia pari
o superiore a quello a base d'asta.
p)- Presenza di una sola offerta valida: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sarà ritenuta congrua e conveniente
q)- Concorrenti con sede in uno stato estero
appartenente all'Unione Europea:
sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno stato dell'Unione Europea
in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per le imprese italiane, ai sensi
dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge n. 109 del 1994 e, in quanto applicabile,
dell'articolo 19, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 406 del 1991.
r)- Piani di sicurezza:
gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza
e coordinamento sono stabiliti dalla stazione appaltante ed evidenziati nel
presente bando e non sono oggetto dell’offerta.
s)- Offerte anomale: l’Ente
appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato
all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali delle offerte che superano la predetta media, purché in presenza
di almeno cinque offerte valide, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, primo,
terzo e quarto periodo, legge n. 109 del 1994.
Capo 2 - Modalità di presentazione
delle offerte.
a)- Offerta e busta interna:
1)- l’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana
sulla lista delle categorie dei lavori resa in competente bollo a norma di
legge da ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comunale e dovrà contenere i prezzi
unitari e globali (in cifre e in lettere) per ogni singola voce e l’importo
complessivo dell’offerta; in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre
e quella in lettere, è valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione;
2)- l’offerta non riguarda gli oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza; il calcolo dell'anomalia di cui all'articolo 21, comma
1-bis, della legge n. 109 del 1994 è effettuato considerando l’importo totale
dell’offerta;
3)- il foglio dell’offerta deve essere sottoscritto
dal concorrente con potere di rappresentanza; in caso di associazione temporanea
o consorzio di concorrenti non ancora perfezionato, l’offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese impegnate alla costituzione dell’associazione
o del consorzio;
4)- il foglio dell’offerta deve essere inserito in
apposita busta (denominata «busta interna»), con i lembi incollati e sigillati
con ceralacca e recanti ciascuno almeno una firma o una sigla;
5)- la busta interna contenente l'offerta deve recare
all'esterno la denominazione del concorrente, l'indicazione del lavoro per
il quale è presentata l'offerta e la data prevista dal bando per l'inizio
delle operazioni di gara.
b)- Plico di invio (busta
esterna):
1)- la busta interna contenente l’offerta dev’essere
inserita in una busta esterna (denominata «plico d’invio») unitamente alla
documentazione richiesta dal presente bando;
2)- ogni lembo di chiusura del plico d’invio dev’essere
sigillato con ceralacca e deve recare almeno una firma o una sigla;
3)- all'esterno del plico d’invio devono essere riportati,
in modo chiaro e inequivocabile, l’oggetto dell’appalto a cui si riferisce
e la denominazione del concorrente;
4)- i plichi di invio, giunti a destinazione, non
possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati.
c)- Cauzione provvisoria: fuori dalla busta
dell’offerta, ma interna al plico di invio, deve essere inserita la cauzione
provvisoria di € 8.839,89, pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo
totale dei lavori da appaltare, salvo la riduzione al 50% nel caso di cui
al Capo 1, lettera i), numero 4), mediante:
1)- assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune
di Mammola, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa; in tutti
i casi la cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 (centottanta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
2)- qualora la cauzione provvisoria sia prestata con fideiussione bancaria
o assicurativa essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3)- qualora la cauzione provvisoria sia prestata con fideiussione bancaria
o assicurativa deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare
successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di cui al Capo
1, lettera i), numero 2), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
4)- la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell'aggiudicatario nonché l'eventuale mancata dimostrazione dei
requisiti in seguito alla verifica da parte della stazione appaltante; per
l'aggiudicatario essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto; ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro
trenta giorni dall'aggiudicazione.
d)- Documentazione: fuori dalla busta dell’offerta, ma interna al plico di invio,
deve essere inserita la seguente documentazione:
1)- dichiarazione attestante l’iscrizione nel registro
delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
contenente gli estremi della predetta iscrizione, l’indicazione del nominativo
della persona o delle persone designate a rappresentare e impegnare legalmente
l’impresa anche in caso di impresa in forma societaria, l’indicazione dei
direttori tecnici e della specifica attività dell’impresa; tale dichiarazione
deve altresì recare l’attestazione che la stessa impresa non è in stato di
fallimento, liquidazione, fallimento o di cessazione dell’attività e non ha
in corso alcuna procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata o di amministrazione straordinaria;
2)- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
di ordine generale e l’inesistenza di cause di esclusione riferibili all’impresa,
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere d), e), i), l) ed m), del d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34, come segue:
2.a)-non sono state commesse
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
2.b)- non sono state commesse irregolarità, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
2.c)-non è stato commesso
errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
2.d)- non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente
accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione
e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2.e)-non sono state rese false
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli
appalti e per il conseguimento della qualificazione;
2.f)- di non aver violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3, legge 10 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415;
2.g)- di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17, legge 12 marzo
1999, n. 68, con riserva di presentazione, a semplice richiesta della Stazione
appaltante e a pena di esclusione, di apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti da cui risulti l'ottemperanza alle norme della stessa legge;
3)- dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’inesistenza di
cause di esclusione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a), b), ed
c), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, riferibili ai singoli soggetti, come
segue:
3.a)-di essere cittadino italiano o di
essere cittadino di un Paese Comunitario (nella seconda ipotesi indicare lo
Stato);
3.b)- che a proprio carico non è pendente
alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e non esiste alcuna
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;
3.c)-che a proprio carico non esistono sentenze definitive di condanna
passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sulla propria moralità professionale.
La dichiarazione di cui al presente numero
3), deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei seguenti soggetti:
- se imprese individuali:
dal titolare,
- se società di persone:
da tutti i soci ovvero di tutti i soci accomandatari,
- se società di capitali:
dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza,
- in ogni caso: dal
direttore tecnico o dai direttori tecnici se diverso/i dai soggetti già citati;
- dal procuratore generale
o speciale o dall'institore qualora l'offerta sia presentata da uno di questi;
4)- dichiarazione attestante la presa visione degli
atti progettuali, compreso il computo metrico, dei luoghi, delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta effettuata; di avere inoltre effettuato
una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
5)- attestato rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune
di Mammola da cui risulti che l’Impresa si è recata sui luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori ed ha preso visione
degli elaborati di progetto;
6)- indicazione dei lavori e delle lavorazioni che
si intendono subappaltare o affidare a cottimo, ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni e dell’articolo 30
del regolamento approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili;
6.c)- adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori in appalto;
7)- l’attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. autorizzata,
per la categoria «OG13» prevalente
e per un importo di classifica non inferiore a € 516.457,00, oppure
per la categoria scorporabile l’importo
di classifica che, aumentato di un quinto, non risulti inferiore all’importo
dei lavori relativo alla categoria scorporabile e, contemporaneamente, per
la categoria prevalente l’importo di classifica che, aumentato di un quinto,
non sia inferiore all’importo totale dei lavori diminuito dell’importo dei
lavori appartenenti alla categoria scorporabile per la quale è posseduta la
relativa qualificazione; sono fatte salve le norme relative alle associazioni
temporanee di imprese;
o, in alternativa alla predetta attestazione di qualificazione,
una dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti minimi, di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo, con riferimento all’ultimo
quinquennio documentabile antecedente la data di pubblicazione del bando e
da provare successivamente ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della
legge n. 109 del 1994, con le modalità di cui alla successiva lettera f):
6.a)- cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta
dell’impresa, determinata ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4, del regolamento
approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in misura non inferiore a 2,275
volte l’importo totale dei lavori da appaltare;
6.b)- esecuzione di lavori nella categoria «OG13» prevalente prevista dal bando di gara, derivante
da attività diretta e indiretta, in misura non inferiore al 52 % dell’importo totale dei lavori da appaltare;
6.c)- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto
da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quiescenza, non inferiore a un valore pari al 15% della cifra d’affari in
lavori richiesta ai sensi del precedente punto 6.a) qualora di tale costo
almeno il 40% sia stato sostenuto per il personale operaio, ovvero, in alternativa,
non inferiore a un valore pari al 10% della cifra d’affari in lavori richiesta
ai sensi del precedente punto 6.a), qualora di tale costo almeno l’80% sia
stato sostenuto per il personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese
artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale
minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone
il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte
il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione
INAIL;
6.d)- dotazione stabile di attrezzatura tecnica,
sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio,
per un valore non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori di cui al
precedente punto 6.a) costituito da ammortamenti reali e canoni di locazione
finanziaria per almeno la metà del predetto valore richiesto. L'attrezzatura
tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al
valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi,
da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento
precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata; l'ammortamento
figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento
alla durata del piano di ammortamento concluso.
8)- Dichiarazione
attestante che l’Impresa è in regola con gli obblighi previsti dal decreto
legislativo n. 626/94 e che è in possesso del Documento di valutazione dei
rischi.
e)- Disposizioni sulla documentazione amministrativa: ai fini della documentazione
da allegare si precisa quanto segue:
1)- per lembi di chiusura delle buste (busta interna
e plico di invio) si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del contenuto
e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle
buste medesime;
2)- le dichiarazioni di cui alla lettera d), numero
1), possono essere sostituite dal certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del d.P.R. 7 dicembre
1995, n. 581 (regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580),
in data non anteriore a sei mesi dal giorno fissato per la gara, contenente
tutte le indicazioni prescritte dal bando; in originale o in copia di certificato
in corso di validità autenticata con apposita dichiarazione apposta
da un pubblico ufficiale, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio
1968, n. 15;
3)- tutte le dichiarazioni di cui alla precedente
lettera d), possono essere prodotte in carta semplice senza necessità di firma
autenticata e sono sottoscritte dal titolare, dal rappresentante legale, dal
soggetto munito di potere di rappresentanza o comunque del potere di impegnare
il concorrente;
4)- in caso di associazione temporanea di concorrenti
o di consorzi la documentazione di cui alla lettera d), numeri 4) e 5), può
essere prodotta dalla sola impresa mandataria capogruppo; la documentazione
di cui alla lettera d), numeri 1), 2), 3) e 6), deve essere prodotta per ciascuna
impresa in associazione o in consorzio;
5)- ai sensi dell'articolo 11, commi
1 e 3, del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, per le dichiarazioni di cui alla
precedente lettera d), numeri 1), 2) e 3), è facoltà della stazione appaltante
procedere in ogni tempo al controllo della loro veridicità e, ferme restando
le sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge n. 15 del 1968, escludere
il concorrente in caso di dichiarazione non veritiera.
f)- Dimostrazione dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
1)- i requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al
Capo 2, lettera d), numero 6), devono essere comprovati mediante apposita
documentazione da parte di un numero di concorrenti pari al 20 per cento (arrotondato
all'unità superiore) dei concorrenti ammessi, sorteggiati pubblicamente, prima
dell'apertura delle buste interne contenenti le offerte, tra i concorrenti
che non sono in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da
una S.O.A.; qualora il numero di questi ultimi sia pari o inferiore alla percentuale
sopra indicata, non si procede a sorteggio e tutti i predetti concorrenti
sono soggetti a verifica. Gli stessi requisiti devono essere comprovati, dopo
l’aggiudicazione, da parte dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in
graduatoria nel caso l’aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria
non siano stati sorteggiati in precedenza e non siano in possesso dell’attestazione
di qualificazione rilasciata da una S.O.A.;
2)- gli stessi requisiti di cui alle dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera
d), numero 6), devono essere comprovati entro il termine perentorio prescritto
con la richiesta fatta dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a
10 giorni dalla data della predetta richiesta; è pertanto necessario che ogni
concorrente predisponga la relativa documentazione, descritta al successivo
numero 3), per la sua eventuale trasmissione alla stazione appaltante in caso
di sorteggio, di aggiudicazione o di classificazione in seconda posizione
nella graduatoria; non sono ammesse proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà
o dai ritardi nel reperimento della documentazione ancorché imputabili alla
complessità dei relativi adempimenti; qualora la documentazione non pervenga
entro il termine perentorio prescritto o non sia idonea o non confermi quanto
dichiarato in sede di offerta il concorrente è escluso e la stazione appaltante,
fatti salvi i diversi provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera
la cauzione provvisoria in applicazione dell'articolo 10, comma 1-quater,
legge n. 109 del 1994;
azione dei lavori.
3)- gli stessi requisiti di cui alle dichiarazioni
di cui al Capo 2, lettera d), numero 6), ferme restando ulteriori specificazioni
eventualmente richieste in sede di verifica e, per quanto non diversamente
previsto, le istruzioni di cui al paragrafo c) della Circolare del Ministero
dei lavori pubblici 1 marzo 2000, n. 182/400/93, devono essere comprovati
nel seguente modo:
3.a1)- la cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta di cui
alla lettera d), numero 6.a), mediante la produzione di:
- dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico
con ricevuta di presentazione, per le ditte individuali, le società di persone,
i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili
(volume d’affari I.V.A. al netto della cessione di beni ammortizzabili e passaggi
interni);
- bilanci riclassificati con nota di deposito per le società
di capitali (valore della produzione);
- qualora l’impresa svolga altre attività oltre
a quella di costruzione, i documenti di cui sopra sono corredati dalla nota
integrativa al bilancio ex articolo 2427 c.c. o da autocertificazione del
legale rappresentante che ripartisca il volume d’affari fra le diverse attività;
3.a2)- la cifra d'affari in lavori derivante da attività indiretta dell’impresa,
di cui alla lettera d), numero 6.a), in proporzione alle quote di partecipazione
del concorrente, mediante bilanci riclassificati, con nota di deposito, dei
consorzi e delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa faccia parte,
nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non
abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati;
3.b)- l’esecuzione dei lavori nella categoria prevalente
di cui alla lettera d), numero 6.b), è documentata dai certificati di esecuzione
dei lavori, redatti in conformità all’allegato D al d.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34, contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che
i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, con le quote dei
lavori affidati o eseguiti in subappalto, il tutto suddiviso per categorie
e per importi;
3.c)- il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente di cui alla lettera d), numero 6.c), composto
da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di
quiescenza, è comprovato:
- col bilancio
riclassificato, con relativa nota di deposito e nota integrativa, dai soggetti
tenuti alla sua redazione;
- dagli altri
soggetti con idonea documentazione (modelli 740, 750 o Modello Unico, con
la prova dell’avvenuta presentazione), nonché con una dichiarazione sulla
consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere
la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi
annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle Casse
edili in ordine alle retribuzioni e ai contributi;
3.d)- il valore degli ammortamenti
di cui alla lettera d), numero 6.d) è comprovato:
- da parte
delle ditte individuali e delle società di persone con la presentazione delle
dichiarazione annuali dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico, con la
prova dell’avvenuta presentazione);
- da parte
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi
stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati
con la relativa nota di deposito;
- qualora
l’impresa disponga di attrezzature svolga altre attività oltre a quella di
costruzione, i documenti di cui sopra sono corredati dalla nota integrativa
al bilancio ex articolo 2427 c.c. o da autocertificazione del legale rappresentante
che ripartisca i predetti ammortamenti tra le annualità e in relazione alla
quota riferita all’attrezzatura tecnica o dalla copia vidimata del libro dei
beni ammortizzabili;
- l’ammortamento
figurativo viene in considerazione solo per la parte che ricade cronologicamente
nel quinquennio documentabile ai fini dell’utile sussistenza dei requisiti,
e per l’ammontare che risulta dai bilanci degli anni precedenti
- per l’attrezzatura
tecnica non in proprietà dell’impresa, ma disponibile in locazione finanziaria
o noleggio, sono considerati i relativi canoni, come effettivamente ed annualmente
corrisposti, desumibili dai relativi contratti.
Capo 3 - Associazioni temporanee
di imprese e soggetti assimilati.
Le
associazioni e riunioni temporanee di imprese nonché i consorzi, sono disciplinati
dagli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge n. 109 del 1994, dagli articoli
3 e 30, del d.P.R. n. 34 del 2000 e, in quanto applicabili, dagli articoli
22 e 23 del decreto legislativo n. 406 del 1991 e dall'articolo 8 del d.p.c.m.
n. 55 del 1991.
Le associazioni temporanee e i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile possono concorrere anche se non ancora costituiti, in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese da associare o consorziare e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nella stessa sede come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
É vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.